Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24524 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 31162/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Taranto con ordinanza del

24/10/2018 nel procedimento vertente tra:

M.F., da una parte;

e

AMBITO TERRITORIALE DI LECCO, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, dall’altra;

ed iscritto al n. 5353/2018 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la

competenza del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Il tribunale di Taranto, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza per territorio pronunciata dal tribunale di Lecce, ha sollevato d’ufficio il conflitto di competenza chiedendo a questa Corte di cassazione di dichiarare la competenza del tribunale di Lecce a decidere sulla causa proposta da M.F. nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonchè dell’Ufficio Scolastico per la Puglia avente ad oggetto il suo diritto al trasferimento, in sede di mobilità provinciale per l’anno 2016/2017, a sede scolastica compresa nell’ambito territoriale 0020 (Provincia di Lecce) della Regione Puglia.

M.F., il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonchè l’Ufficio Scolastico per la Puglia sono rimasti intimati. Interpellato ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quale chiedeva dichiarsi la competenza del tribuiire di Lecce.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il ricorso deve essere accolto in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (su cui da ultimo ordinanza n. 506/2019) secondo la quale “In tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all’art. 413 c.p.c., comma 5, che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz’altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la “ratio legis” è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio. (Nella specie, la S.C., risolvendo un conflitto di competenza sollevato dal tribunale davanti al quale il giudizio era stato riassunto in seguito alla declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, ha attribuito la competenza quest’ultimo, in quanto la controversia era stata promossa da una docente di scuola media che, benchè fosse stata assegnata, previa procedura di mobilità, ad un determinato ambito regionale, al tempo dell’introduzione della causa svolgeva temporaneamente servizio in una scuola media di una diversa regione).

2.- La competenza per territorio va quindi senz’altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio. E nel caso di specie risulta che la M. sia assegnataria, ancorchè in via provvisoria e temporanea, presso una scuola ubicata nel comune di Matino compreso del circondario del Tribunale di Lecce; al quale va pertanto rimessa la causa nei termini previsti dalla legge.

3.- Nulla deve disporsi sulle spese processuali non avendo le parti della causa originaria svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Lecce davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2019

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