Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24523 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4048/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 833/36/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 17/06/2014, depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

In fattispecie riguardante il diniego di rimborso Irap 2003-2007, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la CTR ritenuto irrilevante “la presenza di personale dipendente e di collaboratori nello svolgimento dell’attività professionale ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP” da parte della contribuente (pediatra convenzionata con il SSN) mentre “l’esistenza di personale dipendente è chiaro sintomo dell’autonomia organizzativa costituente presupposto per l’IRAP, anche se l’impiego sia a tempo limitato (cd. part-time) ed anche quando si tratti di una segretaria”. Successivamente – in assenza di difese dell’intimata – la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso datato 1/9/2016. Può quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio, senza necessità dl statuizione sulle spese, le quali restano a carico della parte rinunciante che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poichè il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, non contempla l’ipotesi della estinzione del giudizio (Cass. sez. 6-5, ord. n. 3688/16).

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio, irripetibili le spese e insussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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