Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24523 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3320-2016 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO RUSSO;

(ammessa G.P. DELIB. CONS. ORD. AVV. TARANTO 15/1/2015):

– ricorrente –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 453/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Don. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 3.2.2015, la Corte di Lecce confermava la decisione del Tribunale di Taranto, con la quale era respinta la domanda proposta nell’interesse di V.C. intesa all’accertamento dello stato di cecità al fine di ottenere l’erogazione delle relative provvidenze;

che la Corte rilevava che il Tribunale – che aveva accertato il diritto della ricorrente alla pensione ex lege 382 del 1970 ed all’indennità speciale, con decorrenza dal 1 gennaio 2008 – aveva sufficientemente motivato la condivisione delle conclusioni della ctu dimostrando di averle ritenute giustificate dagli accertamenti svolti e indicati nella relazione finale, osservando che l’obbligo motivazionale era assolto attraverso l’integrale richiamo della perizia quale fonte del convincimento del giudicante ed evidenziando che parte appellante non aveva svolto nel giudizio di primo grado alcuna specifica controdeduzione alla perizia in atti, tale da comportare la necessità di una motivazione più pregnante o idonea a giustificare il ricorso a nuove indagini o da condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella ctu;

che, per la cassazione di tale decisione ricorre la V., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS, il quale propone ricorso incidentale fondato su unico motivo, cui la ricorrente principale non ha opposto difese;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo del ricorso principale, viene denunziata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 sul rilievo del difetto di motivazione, in relazione alla divergenza delle conclusioni dalle risultanze processuali, posto che il Ctu, cui era stato rivolto uno specifico quesito sul carattere congenito della patologia oculare, non aveva reso alcuna risposta ed il giudice di primo grado ne aveva recepito comunque le conclusioni;

2.2. che, con il secondo motivo, si censura la decisione per omesso esame di un fatto decisivo, evidenziandosi che la sentenza resa dal Tribunale non fosse conseguente e congrua alle risposte fornite dal CTU e che sarebbe stato necessario il rinnovo delle operazioni peritali.

3. che il ricorso incidentale evidenzia la tardività del ricorso in appello della V. rispetto alla notifica della sentenza di primo grado, che avrebbe reso necessario il rispetto, da parte dell’appellante, del termine breve di impugnazione;

4. che motivi di priorità logico giuridica impongono di esaminare preventivamente il ricorso incidentale;

5. che questo è fondato;

6. che è stato affermato che l’inammissibilità dell’appello – sebbene in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (“ratione tcmporis” vigente) – è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, evidenziandosi che tuttavia, la parte che lamenti il mancato rilievo della tardività, sollecitando il giudice di legittimità a provvedervi nell’esercizio dei propri poteri officiosi, ha l’onere di indicare gli elementi di fatto al cui riguardo richiede la verifica (cfr. Cass., 6.5.2013 n. 10440 che rileva come la Corte non debba essere costretta a ripercorrere in modo esplorativo l’intero sviluppo della attività procedimentale);

7. che la eccezione di parte e la rilevabilità d’ufficio in sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, quando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia, sono da ricondurre al rilievo che l’indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell’accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 27.9.2000 n. 12794);

8. che la notificazione di una sentenza evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fa, pertanto, decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. a carico del notificante (cfr. Cass. 12.6.2007 n. 13732, Cass. 19.11.2007 n. 23829; Cass. 25.2.2011 n. 4690) dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (cfr. Cass. 7.3.2015 n. 9258);

9. che nella specie dalla riproduzione della relata di notifica contenuta nel ricorso incidentale si evince che la sentenza del Tribunale di Taranto era stata notificata dalla V. all’INPS il 6.4.2011 nel domicilio eletto, presso l’avvocato Laura Fortunato, costituita per l’istituto nel giudizio di primo grado, onde deve ritenersi che alla data suddetta la V. avesse piena ed adeguata conoscenza del provvedimento, con decorrenza anche per la stessa del dies a quo del termine breve di impugnazione;

che l’atto di appello è stato dep. in Cancelleria il 9.2.2012, oltre il termine breve di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dal perfezionamento della notifica della sentenza al procuratore domiciliatario dell’INPS, con la conseguenza che va dichiarata l’inammissibilità del gravame;

10. che l’accoglimento del ricorso incidentale (rilievo di una nullità non rilevata dal giudice del gravame) – che assorbe i motivi del ricorso principale – determina la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado oggetto di gravame (cfr. Cass. 7 luglio 2017 n. 16863, Cass. 27 novembre 2014 n. 25209);

11. che, pertanto, in conformità rispetto alla proposta del relatore, deve rilevarsi l’inammissibilità debppello della V. per tardività con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

12. che le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità vanno compensate, in considerazione rispettivamente della mancata tempestiva deduzione da parte dell’INPS della ragione di inammissibilità, dedotta solo nel presente giudizio, e della mancata resistenza al ricorso incidentale da parte della ricorrente principale, non potendo ritenersi valida la dichiarazione resa ai fini dell’esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. in quanto non sottoscritta dalla parte e perchè non ritrascritta nel presente ricorso l’eventuale idonea dichiarazione resa con il ricorso introduttivo.

PQM

 

accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, e cassa la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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