Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24521 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 27/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21190-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona de Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende opi legis;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., Agente della

Riscossione per la provincia di Agrigento, in persona del Direttore

Generale f.f., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO CUTAIA;

– controricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 774/01/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di B.D. (che non resiste) e di Riscossione Sicilia spa (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 774/01/2016, depositata in data 25/02/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartelle di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per recupero di credito IVA in relazione all’anno d’imposta 2006 (avendo l’Ufficio contestato che il medesimo credito fosse stato già richiesto “a rimborso” nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (stante la nullità della cartella per omesso invio della previa comunicazione di irregolarità).

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Agente per la riscossione (concernendo la controversia a formazione del ruolo, attività propria dell’Ente impositore), che l’Agenzia delle Entrate non aveva ottemperato all’invito a presentare l’originale della raccomandata di spedizione della “comunicazione di irregolarità”, avendo predetto una semplice fotocopia.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione de ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o fa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, 58, 59 e 60, L. n. 212 del 2000, art. 6 e D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, avendo la C.T.R. ritenuto non dimostrate l’invio della c.d. comunicazione di irregolarità, peraltro effettuato e documentato con stampa ottenuta da apposita interrogazione sul sito di Poste Italiane, e di conseguenza illegittima la cartella, pur non vertendosi in ipotesi di incertezza su aspetti rilevati della dichiarazione.

2. La censura è fondata.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 7536/2011; Cass. 15470/2016) quello secondo il quale “in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 – bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilavanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36 – bis citato, poichè in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione.

Anche di recente, questa Corte ha ribadito (Cass. 13759/2016) che “in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determinata una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione delle sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2”.

E possono qui anche richiamarsi tutte le argomentazioni espresse nella sentenza citata n. 24823/2015, in ordine alla valenza della disciplina comunitaria ed alla manifesta infondatezza di questioni do legittimità costituzionale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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