Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24521 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 10/09/2021), n.24521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34908 – 2019 R.G. proposto da:

F.E.M. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso

dall’avvocato Boato Martina ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Tagliamento, n. 55, presso lo studio dell’avvocato Di

Pierro Nicola;

– ricorrente –

contro

B.S. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Antonio Bertoloni, n. 26/B, presso lo studio

dell’avvocato Bravi Sandro che disgiuntamente e congiuntamente

all’avvocato Bosco Enrico la rappresenta e difende in virtù di

procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del 15/16.4.2019 del Tribunale di Venezia;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Venezia depositato in data 11.4.2017 F.E.M. chiedeva farsi luogo alla nomina, in favore della madre, Be.Mi., di un amministratore di sostegno.

2. Si costituiva F.E., fratello del ricorrente. Si opponeva alla nomina.

3. Con ordinanza del 17.7.2017 il giudice tutelare disponeva procedersi a consulenza tecnica d’ufficio e nominava la psicologa B.S..

4. All’esito delle operazioni di consulenza, nel corso delle quali la dottoressa B.S. acquisiva il parere specialistico di un nEurologo, con decreto in data 9.10.2018 il giudice tutelare liquidava all’officiato c.t.u. la somma di Euro 386,00 a titolo di rimborso spese, la somma di Euro 4.500,00 a titolo di compenso e la somma di Euro 1.000,00 per il nEurologo all’uopo interpellato.

5. Avverso tale decreto proponeva opposizione F.E.M..

Si doleva, tra l’altro, per l’eccessivo ammontare del compenso liquidato al consulente alla stregua dell’esorbitante numero di vacazioni riconosciute.

Resisteva B.S..

Non si costituiva formalmente F.E..

6. Con ordinanza dei 15/16.4.2019 il Tribunale di Venezia accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, in parziale riforma del decreto opposto, liquidava in favore della dottoressa B.S., per onorario, la somma di Euro 3.500,00, al lordo degli acconti già corrisposti; compensava le spese del giudizio di opposizione limitatamente al rapporto processuale tra l’opponente e B.S..

7. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso F.E.M.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

B.S. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

8. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. La controricorrente ha depositato memoria.

10. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione, la falsa, l’omessa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50 e 168, della L. n. 319/1980, art. 4, del D.M. 30 maggio 2002, art. 1 e delle tabelle allegate; l’inesistenza e l’illogicità della motivazione su fatto decisivo della controversia.

Deduce che il Tribunale di Venezia per nulla ha motivato sia in ordine al numero di vacazioni necessarie per l’espletamento di un’indagine peritale del tipo di quella per cui è controversia, sia in ordine al numero di vacazioni impiegate dalla dottoressa Brendolan per l’assolvimento dell’incarico demandatole, tali da giustificare l’operata quantificazione del compenso.

Deduce altresì che le operazioni peritali si sono svolte in appena tre giorni, comprensivi pur della visita da parte dello specialista nEurologo, e comunque che la consulente non ha né nell’istanza di liquidazione né in sede di opposizione indicato il tempo impiegato per l’espletamento delle sue attività.

Deduce infine che riscontro dell’esorbitanza del compenso liquidato si desume dall’art. 24 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, ove per la consulenza psichiatrica o criminologica l’onorario è indicato nel minimo in Euro 96,58 e nel massimo in Euro 387,86.

11. Il motivo di ricorso è inammissibile.

12. Si premette che il motivo di ricorso si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero con l’esperito mezzo F.E.M. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Venezia ha atteso ai fini della determinazione del tempo necessario per l’espletamento dell’incarico di consulenza tecnica demandato alla dottoressa B.S. e dunque ai fini della determinazione delle vacazioni necessarie a tale scopo (“(…), non essendo chiaramente immaginabile che lo studio della situazione clinica della signora Be., già dichiarata invalida civile dall’INPS (…), in vista dell’accertamento del permanere o meno in capo alla stessa della capacità di intendere e di volere, richiedesse ben più di due mesi interi, compresi i festivi e i prefestivi”: così ricorso, pag. 8). Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

In tal guisa gli asseriti vizi motivazionali e pur i presunti errores in iudicando sono da vagliare, oltre che nel solco della (novella) formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

13. In quest’ottica si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite teste’ menzionata – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale veneziano ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento alli “anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Più esattamente, il tribunale ha dapprima puntualizzato che la circostanza per cui nell’istanza di liquidazione non vi fosse “precisa indicazione in ordine alle date in cui si sono svolte le operazioni, sono stati effettuati i colloqui con i soggetti interessati e sono stati somministrati i test alla perizianda, non appare rilevante, giacché è evidente che il tempo impiegato complessivamente dal Consulente per l’espletamento dell’incarico non può ridursi al tempo occorso per svolgere solo le suddette attività” (così ordinanza impugnata, pag. 2).

Indi il tribunale ha atteso alla “quantificazione” del tempo impiegato per l’assolvimento dell’incarico, tenendo conto dell’attività prestata dal c.t.u. (attività che l’ausiliario aveva enunciato nella propria richiesta di liquidazione nei termini poi pedissequamente riprodotti nell’ordinanza impugnata: cfr. ordinanza impugnata, pag. 3), dell’impegno profuso, della natura dell’accertamento e dell’attività di studio necessaria per rispondere al quesito richiesto e per stendere l’elaborato (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 3 – 4).

Per altro verso, il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero la “quantità” di tempo necessaria per l’espletamento dell’incarico consulenziale de quo agitur.

14. L’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum, risulta dunque in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico-formale.

In conclusione il motivo di ricorso è inammissibile perché propriamente fuoriesce dalla “griglia” delle ragioni di censura che a norma del novello disposto dell’art. 360 c.p.c. fondano il diritto alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

15. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, F.E.M., a rimborsare alla controricorrente, B.S., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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