Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24520 del 30/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18263/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 34/2012 della COMMISSIONI TRIBUTARIA REGIONALE
di GENOVA del 30/03/2012, depositata il 31/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
In fattispecie riguardante il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso Irap 2002-2006, l’Agenzia delle entrate lamenta: 1) “Omessa od insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” per non avere la C.T.R. tenuto conto dei dati emergenti dal quadro RG delle dichiarazioni dei redditi del contribuente, promotore finanziario; 2) “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3 ed 8 e dell’art. 2697 c.c., anche nel relativo combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere il contribuente assolto l’onere di provare l’assenza di un’autonoma organizzazione. Successivamente – in assenza di difese dell’intimato – la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso datato 31/8/2016. Può quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio senza necessita di statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, le quali restano a carico della parte ricorrente rinunciante che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poichè il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, non contempla l’ipotesi di estinzione del giudizio (Cass. ord. n. 3688/16).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio, irripetibili le spese anticipate dalla ricorrente ed insussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 e quater.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016