Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24520 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 04/11/2020), n.24520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 12612/2014, proposto da:

P.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Stefano Fedele, che ha

indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

del difensore, alla via XX Settembre n. 1 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– intimata –

avverso la sentenza n. 187, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Roma il 13.3.2013, e pubblicata il 23.5.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

nonchè sul ricorso R.G.N. 12613/2014, proposto da:

GALAG Sas di L.M. e C., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a

margine del ricorso, dall’Avv.to Stefano Fedele, che ha indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

difensore, alla via XX Settembre n. 1 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– intimata –

avverso la sentenza n. 186, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Roma il 13.3.2013, e pubblicata il 23.5.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

(R.G. n. 12612/2014).

a P.A., socia al 97% della società GALAG di L.M. e C. Sas, era notificato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo ad Irpef ed Irap, oltre accessori, in relazione all’anno d’imposta 2003. L’Agenzia delle Entrate, mediante l’atto indicato, riprendeva a tassazione maggiori ricavi accertati a carico della società MA.GI.A. Immobiliare di I.M. e C. Sas, di cui la GALAG Sas era usufruttuaria nella misura del 33%.

P.A. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositato l’8.5.2009, contestando, per quanto ancora d’interesse, il vizio di definitività dell’accertamento presupposto e l’erronea definizione della natura del reddito accertato ai fini fiscali, che non è quella di un reddito di capitale, bensì d’impresa. Nel corso del giudizio la ricorrente domandava la sospensione del procedimento per attendere pronunce che riteneva essere pregiudiziali, e quindi depositava due sentenze della CTP di Latina che avevano accolto i ricorsi proposti dalla MA.GI.A. Sas e da una socia della GALAG Sas. La CTP di Roma, ritenendo essere venuto meno l’accertamento nei confronti della MA.GI.A., presupposto necessario dell’impugnato accertamento nei confronti della GALAG ed in ulteriore conseguenza della sua socia P.A., accoglieva il ricorso ed annullava l’accertamento emesso nei confronti di quest’ultima.

La decisione assunta dalla CTP era gravata di appello dall’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma. L’Amministrazione finanziaria contestava, in primo luogo, che l’annullamento dell’accertamento disposto dal giudice nei confronti della società MA.GI.A. era risultato soltanto parziale, discendendone che non poteva fondare un annullamento totale dell’accertamento conseguenziale effettuato nei confronti della società GALAG e neppure di quello, a sua volta conseguenziale, effettuato nei confronti di P.A. in quanto socia della GALAG. La CTR osservava che, in pari data, era stato trattato innanzi ad essa il processo pregiudiziale, relativo al maggior reddito accertato nei confronti della GALAG Sas, ed essendo stato ridotto detto reddito, “la Commissione non può che fare riferimento a tale sentenza, accogliendo parzialmente le richieste dell’Ufficio, come analiticamente motivato in tale sede” (sent. CTR, p. 3).

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha proposto ricorso per cassazione P.A., affidandosi a dodici motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini, depositando soltanto istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale della causa.

Fatti di causa (R.G. n. 12613/2014).

Alla società GALAG di L.M. e C. Sas, era notificato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo ad Iva, Irpef ed Irap, oltre accessori, in relazione all’anno d’imposta 2003. L’Agenzia delle Entrate, mediante l’atto indicato, riprendeva a tassazione maggiori ricavi accertati nei confronti della società MA.GI.A. Immobiliare di I.M. e C. Sas, di cui la GALAG Sas deteneva una partecipazione, in qualità di usufruttuaria, nella misura del 33%.

La società GALAG proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositato l’8.5.2009, contestando, per quanto ancora d’interesse, il vizio di definitività dell’accertamento presupposto effettuato nei confronti della MA.GI.A. Sas, e l’erronea qualificazione della natura del reddito accertato, ritenuto di capitale ma in realtà d’impresa. Nel corso del giudizio la ricorrente domandava la sospensione del procedimento per attendere le pronunce pregiudiziali, e quindi depositava due sentenze della CTP di Latina che avevano accolto i ricorsi proposti dalla MA.GI.A. Sas e da una socia della GALAG Sas. La CTP di Roma, ritenendo essere venuto meno l’accertamento nei confronti della MA.GI.A. Sas, presupposto necessario dell’impugnato accertamento nei confronti della GALAG, accoglieva il ricorso ed annullava l’accertamento emesso nei confronti di quest’ultima.

La decisione assunta dalla CTP era gravata di appello dall’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma. L’Amministrazione finanziaria contestava, in primo luogo, che l’annullamento dell’accertamento disposto dal giudice nei confronti della società MA.GI.A. Sas era risultato soltanto parziale, pertanto non poteva fondare un annullamento totale dell’accertamento conseguenziale effettuato nei confronti della società GALAG Sas. Inoltre, circa la richiesta di quest’ultima, associante in partecipazione, di vedersi detrarre dal reddito accertato nei suoi confronti la quota spettante all’associato (80%), affermava che la richiesta non era stata in alcun modo documentata e comunque, pur potendo considerarsi il reddito accertato un reddito d’impresa e non di capitale, ai fini fiscali, tuttavia non poteva detrarsi alcuna quota di costi, non essendo gli stessi transitati per il conto economico.

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha proposto ricorso per cassazione la GALAG Sas, affidandosi a dodici motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini, depositando soltanto istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

occorre premettere che i due giudizi in esame, entrambi decisi in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma ed in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, risultano astretti da legami di connessione oggettiva e soggettiva, e pure da rapporto di pregiudizialità, ed appare quindi opportuno disporre la riunione dei due processi.

Motivi di ricorso (R.G. n. 12612/2014).

1.1. – La contribuente contesta, con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53,56 e 59, per non aver dichiarato inammissibile ed illegittimo l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, sebbene “carente dei motivi di natura rescissoria e specifici che avrebbero dovuto condurre alla riforma della pronuncia impugnata” (ric., p. 9).

1.2. – La impugnante censura con il suo secondo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per essere incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto, non dichiarando inammissibile ed illegittimo l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, ha impedito il passaggio in giudicato della decisione di primo grado ed ha deciso la controversia nel merito, sebbene l’appellante avesse proposto una questione di mero rito.

1.3. – La ricorrente critica nuovamente, con il suo terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale per essere incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53,56 e 59, non avendo dichiarato inammissibile ed illegittimo l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, sebbene carente dei motivi di censura di natura rescissoria e specifici che avrebbero dovuto condurre alla riforma della pronuncia impugnata.

1.4. – Mediante il suo quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’impugnante lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51, 53 e 64, nonchè dell’art. 395 c.p.c., per non avere la CTR dichiarato inammissibile ed illegittimo l’appello proposto dall’ufficio, sebbene carente dei “motivi di revocazione” (ric., p. 13) che avrebbero dovuto condurre alla riforma della pronuncia impugnata.

1.5. – La ricorrente contesta con il suo quinto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza gravata per essere incorsa nel vizio di ultrapetizione e violazione dei principi riguardanti le impugnazioni, non avendo dichiarato inammissibile ed illegittimo l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, impedendo il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e decidendo la controversia nel merito, sebbene l’appellante avesse proposto una questione di mero rito.

1.6. – Mediante il suo sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente critica la Commissione Tributaria Regionale per essere incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, avendo accolto l’appello proposto dall’Agenzia, sebbene l’unico vizio eccepito fosse quello di motivazione, trascurando che in caso di impugnazione dell’accertamento compiuto nei confronti di una società di persone, e di accertamento relativo al maggior reddito conseguito dai soci, sussiste un vincolo di consequenzialità necessaria.

1.7. – La ricorrente censura, con il suo settimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella nullità della sentenza, non avendo pronunciato in merito all’invalidità dell’accertamento impugnato in conseguenza della errata qualificazione del reddito attribuito, trattandosi di un reddito d’impresa e non di capitale.

1.8. – La ricorrente contesta, mediante il suo ottavo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè degli artt. 5,6,45 e 51 TUIR, nella versione vigente “ratione temporis”, e dell’art. 2549 c.c., per avere la CTR ritenuto ammissibile la qualificazione del reddito conseguito dalla contribuente quale reddito da capitale e non d’impresa.

1.9. – La società impugnante lamenta, con il suo nono motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, dell’art. 62 TUIR, comma 4, nella versione applicabile, e dell’art. 109 TUIR, comma 4, nonchè degli artt. 2549 e 2697 c.c., e dell’art. 53 Cost., per non avere la CTR considerato, nella determinazione del reddito della ricorrente società GALAG, “il componente negativo degli utili spettanti all’associato” (ric., p. 24).

1.10. – La ricorrente critica, con il suo decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nelle nullità della sentenza, in conseguenza della “ritenuta indeducibilità degli utili riconosciuti all’associato per mancata imputazione a conto economico” (ric., p. 31).

1.11 – La impugnante contesta, mediante il suo undicesimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nel vizio di motivazione per aver “omesso del tutto di considerare l’esistenza del contratto di associazione in partecipazione… ed in particolare il riconoscimento degli utili per l’80% in capo alla GALAG” (ric., p. 31).

1.12. – La ricorrente lamenta, con il suo dodicesimo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione di legge trascurando il principio secondo cui il giudizio tributario ha natura di impugnazione-merito, in conseguenza il giudice di secondo grado avrebbe dovuto prendere in considerazione il contratto di associazione in partecipazione, mediante il quale la società GALAG aveva ceduto l’80% degli utili all’associato, con la conseguenza che avrebbe potuto, se del caso, considerarsi un utile percepito dalla società soltanto il 20%.

1.13 – La contribuente critica, con il suo tredicesimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella nullità della sentenza, in conseguenza della violazione dei principi del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

1.14. – La ricorrente critica, con il suo quattordicesimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella nullità della sentenza, per non aver disposto la sospensione necessaria del processo in attesa dell’atto definitivo del giudizio relativo all’accertamento presupposto, in conseguenza della violazione dei principi del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

2.1. – 2.2. – 2.3. – 2.4. – 2.5. – 2.6. – Merita di essere osservato, preliminarmente, che la contestazione relativa al vizio della decisione impugnata in conseguenza del mancato esame della problematica relativa alla pregiudizialità dell’accertamento nei confronti della società rispetto a quello disposto nei confronti dei soci di una società di persone, proposto anche al sesto motivo di ricorso, è insistentemente ripetuto nei successivi motivi d’impugnazione, e sarà pertanto successivamente trattato.

Tanto premesso, mediante i primi sei motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente, la ricorrente contesta, in relazione ai profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, la illegittimità della decisione impugnata per non aver tenuto conto che il ricorso dell’Agenzia in grado di appello comportava soltanto contestazioni del vizio di motivazione ed in rito, ed avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato inammissibile.

Invero, dalla mera lettura della sentenza di secondo grado, liddove riassume i motivi di ricorso proposti dall’Ente impositore, emerge che quest’ultimo aveva richiesto la riforma della sentenza impugnata e, conseguenza necessaria, la conferma dell’accertamento tributario. Inoltre, osservava l’Amministrazione finanziaria che le sentenze pronunciate in giudizi diversi, su cui la decisione si fondava, erano ancora “sub judice”, essendo state impugnate. Ancora, criticava la mancanza di autonoma motivazione della decisione assunta dalla CTP, e comunque l’autonomia dei redditi delle società interessate dai due avvisi di accertamento. Inoltre, censurava che l’accoglimento del ricorso proposto dalla MA.GI.A. Sas era stato soltanto parziale, in conseguenza doveva reputarsi illegittimo l’annullamento integrale dell’accertamento, di natura conseguenziale, disposto nei confronti della socia, la società GALAG Sas, e del conseguenziale accertamento notificato ai suoi soci, tra cui la odierna ricorrente P.A.. Le critiche proposte dalla odierna ricorrente appaiono pertanto infondate. Può anche aggiungersi che la ricorrente non ha ritenuto di riportare, anche in sintesi, le ragioni di impugnazione proposte in secondo grado dall’Agenzia delle Entrate, violando il principio di specificità nella proposizione del giudizio di legittimità. La critica dell’omessa indicazione dei “motivi di revocazione”, contenuta nel quarto motivo di gravame, risulta poi non comprensibile.

I primi sei motivi di ricorso devono pertanto essere rigettati.

2.13 (2.7. – 2.8. – 2.9. – 2.10. – 2.11. – 2.12. – 2.14. -) – Mediante il tredicesimo motivo di ricorso, che esigenze di ordinata esposizione e decisione della controversia suggeriscono ora di esaminare, P.A. censura la decisione adottata dalla CTR per essere incorsa nella nullità della sentenza, non applicando il principio che in caso di accertamento tributario di maggior reddito nei confronti di una società di persone (GALAG Sas), peraltro in questo caso fondato su accertamento effettuato nei confronti di diversa società di persone (MA.GI.A. Sas), sussiste nel conseguente giudizio il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, qualità che appartiene alla ricorrente, ai quali sia in conseguenza attribuito un reddito di partecipazione.

In proposito occorre osservare che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado”, Cass. n. 1472 del 2018.

Il tredicesimo motivo di ricorso del ric. n. 12612/2014 R.G. deve essere pertanto accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria di primo grado.

Rimangono assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo ed il quattordicesimo motivo d’impugnazione.

Motivi di ricorso (R.G. n. 12613/2014).

1.1. – La società ricorrente contesta, con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53,56 e 59, per non aver dichiarato inammissibile ed illegittimo l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, sebbene carente dei motivi di censura di natura rescissoria e specifici.

1.2 – Mediante il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’impugnante lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51, 53 e 64, e dell’art. 395 c.p.c., per non avere la CTR dichiarato inammissibile ed illegittimo l’appello proposto dall’ufficio, sebbene carente dei “motivi di revocazione” (ric., p. 10) che avrebbero dovuto condurre alla riforma della pronuncia impugnata.

1.3. – La società ricorrente censura con il suo terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per essere incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto, non dichiarando inammissibile ed illegittimo l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, ha impedito il passaggio in giudicato della decisione di primo grado ed ha deciso la controversia nel merito, sebbene l’appellante avesse proposto una questione di mero rito.

1.4. – Mediante il suo quarto motivo introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società impugnante critica la Commissione Tributaria Regionale per essere incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, avendo accolto l’appello proposto dall’Agenzia, sebbene l’unico vizio eccepito fosse quello di motivazione, trascurando che in caso di impugnazione dell’accertamento compiuto nei confronti di una società di persone, e di accertamento relativo al maggior reddito conseguito dai soci, esiste un vincolo di consequenzialità necessaria.

1.5. – La ricorrente censura, con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella nullità della sentenza, per “omessa pronuncia in merito all’invalidità dell’accertamento per errata qualificazione del reddito attribuito”, trattandosi di un reddito d’impresa e non di capitale.

1.6. – La ricorrente contesta, mediante il suo sesto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè degli artt. 5,6,45 e 51 TUIR (ora artt. 5,6,44 e 55), nella versione vigente “ratione temporis”, e dell’art. 2549 c.c., per aver ritenuto ammissibile la qualificazione del reddito conseguito dalla contribuente quale reddito da capitale e non d’impresa.

1.7. – La società impugnante lamenta, con il suo settimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, dell’art. 62 TUIR, comma 4, nella versione applicabile, e dell’art. 109 TUIR, comma 4, nonchè degli artt. 2549 e 2697 c.c., e dell’art. 53 Cost., per non avere la CTR considerato, nella determinazione del reddito della ricorrente società GALAG Sas, “il componente negativo degli utili spettanti all’associato” (ric., p. 21).

1.8 – La ricorrente critica, con il suo ottavo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella nullità della sentenza, in conseguenza della “ritenuta indeducibilità degli utili riconosciuti all’associato per mancata imputazione a conto economico” (ric., p. 27).

1.9 – La società impugnante contesta, mediante il suo nono motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nel vizio di motivazione per aver “omesso del tutto di considerare l’esistenza del contratto di associazione in partecipazione… ed in particolare il riconoscimento degli utili per l’80% in capo alla GALAG” (ric., p. 28).

1.10 – La ricorrente censura, con il suo decimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione di legge, ed in particolare del principio secondo cui il giudizio tributario ha natura di impugnazione merito, ed in conseguenza il giudice di secondo grado avrebbe dovuto prendere in considerazione il contratto di associazione in partecipazione, mediante il quale la società GALAG aveva ceduto l’80% degli utili all’associato, con la conseguenza che avrebbe potuto, se del caso, considerarsi un utile da essa percepita soltanto il 20% dell’utile ritenuto accertato.

1.11. – La ricorrente critica, con il suo undicesimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella nullità della sentenza, in conseguenza della violazione dei principi del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

1.12. – La ricorrente contesta, con il suo dodicesimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella nullità della sentenza, per non aver disposto la sospensione necessaria del processo in attesa dell’atto definitivo del giudizio relativo all’accertamento presupposto in conseguenza della violazione dei principi del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

2.1. – 2.2. – 2.3. – 2.4. – Merita di essere osservato preliminarmente che, anche in questo caso, la contestazione relativa al vizio della decisione impugnata in conseguenza del mancato esame della problematica relativa alla pregiudizialità dell’accertamento nei confronti della società rispetto a quello disposto nei confronti dei soci di una società di persone, proposto anche al quarto motivo di ricorso, è insistentemente ripetuto nei successivi motivi d’impugnazione, e potrà pertanto essere esaminato in seguito.

Tanto premesso, mediante i primi quattro motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, la ricorrente contesta, in relazione ai profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, la illegittimità della decisione impugnata per non aver tenuto conto che il ricorso dell’Agenzia in grado di appello comportava soltanto contestazioni del vizio di motivazione ed in rito, ed avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato inammissibile.

Invero, anche in relazione a questa ulteriore controversia, dalla mera lettura della sentenza di secondo grado, liddove riassume i motivi di ricorso proposti dall’Ente impositore, emerge che quest’ultimo aveva richiesto la riforma della sentenza impugnata e conseguenza necessaria, la conferma dell’accertamento tributario. Inoltre, osservava l’Amministrazione finanziaria che le sentenze pronunciate in giudizi diversi, su cui la decisione si fondava, erano ancora “sub judice”, essendo state impugnate. Ancora, censurava la mancanza di autonoma motivazione della decisione assunta dalla CTP, e comunque l’autonomia dei redditi delle società interessate dai due avvisi di accertamento. Censurava, poi, la circostanza che l’accoglimento del ricorso proposto dalla MA.GI.A. Sas era stato soltanto parziale, in conseguenza doveva reputarsi illegittimo l’annullamento integrale dell’accertamento, di natura conseguenziale, disposto nei confronti della socia, la società GALAG Sas. Le critiche proposte dalla odierna ricorrente appaiono pertanto infondate. Può anche aggiungersi che la ricorrente non ha ritenuto di riportare, anche in sintesi, le ragioni di impugnazione proposte in secondo grado dall’Agenzia delle Entrate, violando il principio di specificità nella proposizione del giudizio di legittimità. La critica dell’omessa indicazione dei “motivi di revocazione”, contenuta nel secondo motivo di gravame, risulta poi non comprensibile.

I primi quattro motivi di ricorso devono pertanto essere rigettati.

2.11. (2.5. – 2.6. – 2.7. – 2.8. – 2.9. – 2.10. – 2.12.) – Mediante l’undicesimo motivo di ricorso, che esigenze di ordinata esposizione e decisione della controversia suggeriscono ora di esaminare, la società GALAL Sas censura la decisione adottata dalla CTR per essere incorsa nella nullità della sentenza, non applicando il principio che in caso di accertamento tributario di maggior reddito nei confronti di una società di persone (MA.GI.A. Sas), sussiste il litisconsorzio necessario con i soci (tra cui GALAG Sas) cui sia in conseguenza attribuito un maggior reddito di partecipazione.

E’ giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, invero, che “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado”, Cass. 1472 del 2018.

L’undicesimo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e dodicesimo, con rinvio alla Commissione Tributaria di primo grado.

In conseguenza, devono essere accolti il tredicesimo motivo di ricorso del processo R.G. 12612/2014, e l’undicesimo motivo di ricorso del processo R.G. 12613/2014, giudizi ora riuniti, respinti o assorbiti gli ulteriori mezzi di gravame, come in motivazione, e gli atti devono essere rimessi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, nei giudizi riuniti nn. 12612 e 12613 del 2014, accoglie il tredicesimo motivo del ricorso proposto da P.A., e l’undicesimo motivo del ricorso introdotto da GALAG di L.M. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in relazione ai motivi accolti cassa le decisioni impugnate e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma perchè, in diversa composizione, rinnovi il giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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