Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2452 del 31/01/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 2452 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
SENTENZA
sul ricorso 25705-2012 proposto da:
MANCINI DOMENICO C.F. MNCDNC35D28A662X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO, rappresentato
e difeso dall’avvocato FRANCESCO VINCENZO PAPADIA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2017
contro
3877
RETE FERROVIARIA ITALIANA S P.A. P.I. 01008081000 C.F.
01585570581,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
Data pubblicazione: 31/01/2018
in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO OZZOLA, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 6592/2011 della CORTE
5C59/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato FRANCESCO PAPADIA;
udito l’Avvocato BARBARA SILVAGNI per delega Avvocato
MASSIMO OZZOLA.
D’APPELLO di BARI, depositata il 10/11/2011 R.G.N.
R.G. n. 25705/2012
Fatti di causa
1. Con sentenza del 20 novembre 1994 l’allora pretore del lavoro di Bari, in
accoglimento del ricorso proposto da Domenico Mancini nei confronti dell’Ente
Ferrovie dello Stato, dichiarò la dipendenza della causa di servizio dell’infermità
Il Tribunale di Bari adito dalla soccombente dichiarò l’inammissibilità
dell’appello per difetto di procura alle liti ma tale sentenza fu cassata da questa
Corte che ritenne invece la sussistenza dei poteri di rappresentanza sostanziale e
processuale.
In sede di rinvio la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 15 giugno
2004, dichiarò l’inammissibilità della riassunzione operata dal Mancini, con
estinzione dell’intero giudizio.
Anche tale decisione venne cassata da questa Corte, con rinvio alla Corte di
Appello di Bari, anche per il regolamento delle spese.
Nuovamente riassunto il giudizio dal Mancini innanzi al Collegio barese si
costituì Rete Ferroviaria Italiana Spa, resistendo alle pretese tutte del lavoratore
e “reiterando nei confronti della sentenza di primo grado tutte le censure
formulate in precedenza”.
Instaurato il contraddittorio, fu disposta la riunione per connessione
dell’appello proposto da Rete Ferroviaria Italiana Spa avverso la sentenza emessa
dal Tribunale di Bari che, sulla scorta della pronuncia pretorile, aveva quantificato
l’equo indennizzo.
All’esito, con sentenza del 10 novembre 2011, la Corte di Appello di Bari, in
riforma della sentenza del pretore, ha rigettato la domanda proposta dal Mancini
volta all’accertamento della dipender.za da causa di servizio dell’infermità
denunciata e, conseguentemente, ha riformato integralmente la successiva
sentenza di primo grado del locale tribunale che aveva liquidato l’equo
indennizzo; ha altresì condannato il Mancini al pagamento delle spese di tutti i
gradi di giudizio.
2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre Domenico Mancini con tre motivi.
Resiste con controricorso Rete Ferroviaria Italiana Spa.