Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2452 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23720-2011 proposto da:

D.D., in qualità di erede di C.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato S.Z. giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 130/2010 della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per la ricorrente l’Avvocato ZIRONI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

d.D., ricorre contro l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’Economia e delle finanze per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 130/10/10 dep. 13 dicembre 2010, che, su ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 1998, al 2004 da C.G., dante causa della ricorrente, svolgente attività di agente di commercio monomandatario di prodotti elettrici, ha respinto l’appello del contribuente. In particolare la CTR ha condiviso la decisione di primo grado che ha ritenuto “fisiologicamente esistente una struttura organizzativa laddove l’attività di agente di commercio sia svolta con continuità, esclusività e stabilità”, stante il carattere precipuo dell’attività svolta dal contribuente, desumibile “anche, indirettamente, dalla circostanza che questi non si vale dell’aiuto di terzi collaboratori nello svolgimento dell’attività agenziale, sopportando i costi necessari per lo svolgimento della stessa”, avvicinando “la figura dell’agente a quella di chi esercita realmente un’impresa”.

L’Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte in cui è stato proposto (anche) nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, privo di legittimazione sostanziale e processuale, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, cui va riconosciuta la legittimazione passiva esclusiva (S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006).

2. Col primo motivo del si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2), avendo la CTR erroneamente interpretato la normativa sull’Irap laddove ha individuato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione nel compimento, da parte del lavoratore autonomo, di una pluralità di atti economici continui e finalizzati al raggiungimento di uno scopo.

1. Il motivo è fondato e va accolto.

Ha errato la CTR a considerare, confermando la statuizione della CTP, “fisiologicamente esistente una struttura organizzata laddove l’attività di agente di commercio sia svolta con continuità, esclusività e stabilità”, e ritenere che l’assenza di collaboratori e l’assunzione dei costi per lo svolgimento dell’attività costituiscano circostanze che confermano il carattere precipuo dell’attività assimilabile a quella d’impresa.

Tale interpretazione contrasta infatti con la lettera della legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2), che individua il presupposto dell’imposta nell'”esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, per cui è sottoposto a imposizione fiscale ai fini irap solo il lavoratore autonomo che si avvalga di una attività autonomamente organizzata in grado di consentire la produzione di una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella ottenibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare, ed in quanto tale sintomatica del relativo presupposto impositivo.

Il presupposto impositivo dell’Irap, che spetta al giudice di merito valutare, ricorre quindi quando il contribuente: a) sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, e/o, c) si avvalga in modo con occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (S.U. n. 9451 del 10/05/2016).

La CTR non si è attenuta a tali principi, sovvertendo i presupposti impositivi dell’irap, che ha erroneamente individuato nella stabile, continua ed esclusiva attività professionale del contribuente e nella mancanza di terzi collaboratori, equiparando “la figura dell’agente a quella di chi esercita realmente un’impresa”, stante la non sovrapponibilità del concetto di organizzazione che qualifica l’attività imprenditoriale (art. 2082 c.c.) e l’autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’Irap.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo, col quale si denunzia contraddittoria motivazione, avendo la CTR ritenuto equiparabile l’attività dell’agente a quella dell’imprenditore.

3. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dichiarandolo inammissibile nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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