Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2452 del 29/01/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2452
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 21724/2017
R.G., sollevato dal Giudice di Pace di Rieti con ordinanza del
19/09/2017 nel procedimento vertente tra:
F.F., da una parte, e PREFETTURA DI RIETI, dall’altra, ed
iscritto al n. 1029/2015 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, che conclude
chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare che l’Ufficio
del Giudice di Pace di Roma è giudice competente alla trattazione
del procedimento in epigrafe indicato.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 15 aprile 2015 il giudice di pace di Roma dichiarava la competenza del giudice di pace di Rieti sulla opposizione ad un verbale elevato dalla polizia stradale di Rieti nei confronti del signor F.F..
Il giudice di pace di Rieti, davanti al quale il giudizio di opposizione veniva riassunto dal signor F., rilevava che la violazione della disciplina della circolazione stradale risultava accertata al km 14,500 dell’autostrada A 24, in territorio del comune di Roma, e, per tale ragione, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c.. Nell’adunanza del 20 febbraio 2018 – per la quale il Procuratore Generale depositava requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe – questa Corte disponeva richiedersi alla cancelleria del giudice di pace di Rieti la prova della avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza con la quale era stato sollevato il conflitto negativo di competenza; acquisita tale prova, la causa è stata discussa nell’adunanza del 12.12.2018. Non essendo in discussione che l’infrazione sanzionata sia stata commessa e rilevata al chilometro 14,500 dell’autostrada A 24, in territorio comunale di Roma, deve dichiararsi la competenza del giudice di pace di Roma ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, alla cui stregua l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada si propone al giudice di pace del luogo in cui stata commessa la violazione.
Non vi è luogo a regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo alcuna delle parti spiegato difese in questa sede.
PQM
Dichiara la competenza del giudice di pace di Roma e assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa davanti a tale giudice.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019