Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2452 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2452 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DE DONATO Francesco, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Roberto Concilio,
con domicilio per legge presso la cancelleria civile della
Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, i elettivamente domiciliato;

i%e

controrlsokkéúté –

Data pubblicazione: 04/02/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato
in data 11 febbraio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

za del 16 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

curatore Generale dott. Pierfelice Pratis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto

che la Corte d’appello di Napoli, con decreto in

data 11 febbraio 2013, ha rigettato, spese rifuse, la domanda
di equa riparazione proposta da Francesco De Donato in data 26
giugno 2012, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per
l’irragionevole durata di un procedimento penale a suo carico
definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta
prescrizione del reato;
che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del lamentato danno non patrimoniale, rilevando, per un verso, che
l’imputato, che era stato colto nella flagranza del reato di
furto in appartamento, proprio per effetto della lunga durata
del processo aveva beneficiato della prescrizione, senza rinunciare ad essa, così avvantaggiandosi nell’evitare una sicura sentenza di condanna;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
De Donato ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 marzo
2013, sulla base di tre motivi;

2

Giusti;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso;
che in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.

motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che il primo mezzo – con cui il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto degli artt. 2 e
3 della legge n. 89 del 2001 e 6 della Convenzione europea,
per essere stato escluso il danno non patrimoniale pur non avendo l’imputato adottato alcuna strategia difensiva dilatoria
o sconfinante nell’abuso del diritto di difesa – è infondato;
che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89
del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicché, pur dovendo
escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in
re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente

insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una
volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme
della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il
danno non patrimoniale, a meno che non ricorrano, nel caso

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Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una

concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente
(Cass., Sez. 6-1, 23 novembre 2011, n. 24696);
che nella specie la Corte d’appello ha ritenuto – dando del

immune da vizi giuridici – che il De Donato non ha subito alcun danno dalla pendenza del procedimento penale, essendosi
anzi questa risolta a vantaggio dello stesso imputato, in conseguenza della maturazione dei termini di prescrizione per il
reato a lui addebitato, a cui lo stesso non ha rinunciato;
che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale è convalidato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale,
con la sentenza della II Sezione 6 marzo 2012 resa nel caso
Gagliano Giorgi c. Italia, divenuta definitiva il 24 settembre
2012, ha escluso la configurabilità di pregiudizi importanti
derivanti dalla durata eccessiva del procedimento in considerazione della significativa riduzione della pena ottenuta in
appello dall’imputato, in conseguenza, appunto, della maturazione dei termini di prescrizione per il reato, a cui
l’imputato non aveva rinunciato (Cfr. Cass., Sez. Il, 4 dicembre 2012, n. 21700);
che, pertanto, la complessiva statuizione del giudice del
merito sfugge alle censure articolate dal ricorrente;
che il secondo mezzo – con cui si denuncia nullità della
sentenza per omessa, erronea o insufficiente motivazione non-

proprio convincimento una motivazione logicamente adeguata ed

ché per omesso esame di un fatto decisivo – è inammissibile:
per un verso perché l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, che il De Donato è stato colto in flagranza di reato
non è smentita dal fatto che il medesimo sia stato giudicato a

tenuto per altra causa); per l’altro perché l’indicazione, nel
decreto, della circostanza che non risulta che l’imputato abbia in alcun modo sollecitato una più rapida definizione del
giudizio non è in alcun modo correlata alla disciplina, non
applicabile ratione temporis,

del novellato art. 2 della legge

n. 89 del 2001 ad opera del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
che del pari infondato è il terzo mezzo, relativo alla regolamentazione delle spese, con cui si deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 91-112 cod. proc. civ.;
che, infatti, il decreto impugnato ha fatto applicazione
del principio della soccombenza; e, d’altra parte, la parte
vittoriosa non ha espresso una volontà contraria alla rifusione delle spese, avendo domandato l’integrale compensazione solo nel caso in cui il ricorso per equa riparazione venisse accolto;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI

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piede libero (risultando, all’udienza del 14 luglio 2006, de-

La Corte rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 gennaio
2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

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