Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24519 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. II, 21/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.N. e V.C., rappresentati e difesi, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.

Pantaleoni Tullio e Guido Francesco Romanelli, elettivamente

domiciliati nello studio di quest’ultimo in Roma, via Cosseria, n. 5;

– ricorrenti –

contro

V.V., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 773 del 30

aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Ludovica Franzin, per delega dell’Avv. Guido Francesco

Romanelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 16 luglio del 2004, respinse il ricorso con cui V.V. ed altri proprietari di unità immobiliari site in località (OMISSIS), avevano domandato nei confronti di N. e V.C. – eredi di V.M., originaria convenuta – la reintegra nel loro possesso a titolo di servitù di transito con ogni mezzo sul fondo identificato al foglio 9, mappale n. 657;

che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 aprile 2009, ha rigettato tanto l’appello principale di V.V. ed altri quanto l’appello incidentale di N. e V.C. avverso il capo della pronuncia di primo grado con cui era stata disposta la compensazione delle spese;

che per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha così motivato: “l’obiettiva incertezza dovuta alla particolarità dello stato dei luoghi e il fatto che tale passaggio poteva essere stato esercitato anche da soggetti terzi senza il consenso della proprietaria sì da ingenerare nei ricorrenti la convinzione di vantare il diritto di transito inducono a confermare la sentenza impugnata anche con riguardo al capo concernente la compensazione delle spese ed a compensare altresì le spese di questo grado di giudizio”;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello N. e V.C. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 10 giugno 2010, sulla base di un unico motivo;

che gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico mezzo i ricorrenti denunciano la contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice d’appello ha deciso la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

che il motivo si conclude con il quesito di diritto “se l’insindacabilità del giudizio circa la compensazione delle spese di lite trovi un limite nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia specificamente individuato, con apposita motivazione, quelli che egli ritiene i giusti motivi della pronuncia, dovendo in tal caso il sindacato di legittimità estendersi alla verifica della idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e dell’adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo”;

che il motivo è inammissibile, per inidoneità del quesito di sintesi che conclusivamente correda il motivo;

che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e le ragioni della contraddittorietà della motivazione o per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603);

che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680);

che nella specie i ricorrenti prospettano, sin dalla rubrica del motivo, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla compensazione delle spese, ma poi concludono il motivo con l’enunciazione di un astratto principio di diritto, senza indicare nella prescritta sintesi conclusiva – come sarebbe stato necessario, attesa la censura formulata ex art. 360 c.p.c., n. 5, – le ragioni, in concreto e nello specifico, del vizio denunciato: indicazione tanto più necessaria, in presenza, nella sentenza d’appello, di una motivazione che si da cura di giustificare la compensazione con l’obiettiva incertezza nella ricostruzione della situazione di fatto, dovuta alla particolarità dello stato dei luoghi;

che al riguardo, non è sufficiente che tali ragioni siano esposte nel corpo del motivo o che possano comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile, attesa la ratio dell’art. 366- bis cod. proc. civ. , che esse siano appunto indicate in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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