Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24519 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16940-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175,

presso la sede della FUNZIONE AFFARI LEGALI dell’Istituto medesimo,

rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO FICELI, SERGIO

GALASSI;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 411/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Macerata revocava il decreto ingiuntivo reso in favore di Poste Italiane S.p.A., accogliendo in parte, limitatamente al netto degli importi corrisposti alla lavoratrice, la domanda di restituzione delle somme versate a M.R. in esecuzione di sentenza recante condanna al pagamento delle retribuzioni maturate in conseguenza della declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine nel contratto di lavoro intercorso tra le parti, sentenza poi riformata dalla Corte d’appello di Ancona in ragione dello ius superveniens, con riconoscimento alla lavoratrice della minor somma riveniente dall’indennità omnicomprensiva di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5;

la Corte d’appello di Ancona respingeva l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a., rilevando che il datore di lavoro che versa le ritenute fiscali adempie una obbligazione propria, quale sostituto d’imposta e tale versamento non è imputabile al patrimonio del dipendente sulla base del decisivo rilievo che la normativa fiscale pone l’obbligo di versamento all’erario delle ritenute alla fonte direttamente in capo al datore di lavoro;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di tre motivi;

M.R. non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 in correlazione alle circolari e risoluzione dell’Amministrazione finanziaria (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale escluso la legittimità della pretesa della lavoratrice di restituzione dell’intero importo, comprensivo delle ritenute di legge, non potendo il datore di lavoro chiedere il rimborso delle somme versate all’Erario se non nelle ipotesi tassative previste dall’art. 38 (errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), tra le quali non rientrava la fattispecie in esame;

con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. D bis (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), evidenziando che la società era solo sostituto d’imposta, ragion per cui le era preclusa la domanda di rimborso, essendo il lavoratore unico legittimato a proporla e che il recupero, da parte dell’ente erogatore, avrebbe dovuto essere effettuato al lordo delle imposte come da risoluzioni nn. 326/1997, 110/2005 e 71/2008 dell’Agenzia delle Entrate;

con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), rilevando che non può trovare applicazione detta norma al sostituto d’imposta, ragion per cui gravava sul dipendente l’obbligo di restituire a Poste Italiane la somma al “lordo”, salvo ad agire egli stesso per la ripetizione dell’importo delle somme direttamente nei confronti dell’Erario, ovvero avvalendosi del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. D bis;

i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati alla luce degli orientamenti di questa Corte (ex plurimis 31655 del 6/12/2018), cui si intende dare continuità, in forza dei quali: a) in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto di imposta”) sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) (si veda Cass. 29 luglio 2015 n. 16105 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti); b) il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (cfr. Cass. 20 luglio 2018, n. 19459; Cass. 29 gennaio 2018, n. 2135; Cass. 24 maggio 2018 n. 12933, Cass. 2 febbraio 2012, n. 1464; in tali termini anche Consiglio di Stato, Sez. 6, 2 marzo 2009 n. 1164 con riguardo al rapporto di pubblico impiego);

il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera di parte convenuta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2019

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