Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24518 del 30/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24518
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8327/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 66/12/2012 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO del 27/09/2012, depositata il 26/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento Irap anno 2006, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione per “Violazione del divieto di extra petizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. In corso di causa, la stessa Agenzia ha depositato una istanza, datata 26/9/2016, in cui si rappresenta l’avvenuta definizione transattiva della controversia (come da allegata nota prot. 63998 del 28/11/2013) ai fini della cessazione della materia del contendere.
2. Il ricorso è pertanto divenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. s.u. n. 25278/06; Cass. sez. 5, n. 11339/16; Cass. n. 11609/05), con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia e della stessa richiesta di parte. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di meccanismo sanzionatorio inapplicabile a ricorsi che diventano inammissibili dopo essere stati, ammissibilmente, proposti (Cass. n. 19464/14, 13636/15, 11339/16).
PQM
L A CORTE dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016