Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24518 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. II, 21/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Di Ponzio Vincenzo,

elettivamente domiciliato in Roma, via Silla, n. 91 (studio Avv.

Martinelli);

– ricorrente –

contro

ISTITUTO SAN LUIGI DEI PADRI GESUITI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Mazzia

Nicola, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Massimo

Boggia in Roma, viale delle Milizie, n. 38;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

ISTITUTO SAN LUIGI DEI PADRI GESUITI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Mazzia

Nicola, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Massimo

Boggia in Roma, viale delle Milizie, n. 38;

– ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

P.C., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Di Ponzio Vincenzo,

elettivamente domiciliato in Roma, via Silla, n. 91 (studio Avv.

Martinelli);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione

distaccata di Taranto, n. 60 del 9 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

o, in subordine, il rigetto del ricorso principale, assorbito il

ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Taranto, con sentenza in data 20 ottobre 2006, rigettò la domanda con cui P.C. aveva chiesto la condanna dell’Istituto San Luigi dei Padri Gesuiti a consegnargli mq.

544 di terreno in (OMISSIS), parte di un più ampio appezzamento oggetto dell’atto di vendita per atto notar Mobilio del 15 giugno 1988, e a risarcirgli i danni;

che la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 marzo 2009, ha rigettato, nella contumacia dell’Istituto San Luigi, l’appello del P.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 marzo 2010, sulla base di tre motivi;

che l’Istituto San Luigi ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a un motivo;

che il P. ha controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in riferimento alla qualificazione giuridica della domanda proposta con l’originario atto di citazione;

che il secondo mezzo del medesimo ricorso è rubricato insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia riguardante (a) la ritenuta generica indicazione della estensione del bene oggetto di compravendita, (b) il presunto non possesso del bene da parte del precedente acquirente, (c) erronea considerazione circa la immotivatamente ritenuta “accondiscendenza” alla situazione di fatto da parte di P.L.;

che il terzo motivo del ricorso P. prospetta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia concernente la richiesta di rilascio del bene per nulla considerato da entrambi i primi giudici, nonostante la totale mancanza di opposizione da parte dell’Istituto convenuto rimasto contumace in entrambi i gradi di lite;

che il primo motivo del ricorso principale – con cui si prospetta violazione e falsa applicazione di legge – è privo di idoneo quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che non può essere considerato idoneo quesito l’affermazione conclusiva del ricorrente, a cui avviso “sussiste . . . la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo i primi giudici assunto una qualificazione della domanda assolutamente errata e comunque non rispondente ai termini prospettati con l’atto di citazione”, perchè tale prospettazione non assolve in alcun modo alla funzione di individuazione della questione di diritto posta all’esame della Corte di legittimità;

che il secondo ed il terzo motivo del ricorso P., là dove si denuncia il vizio di motivazione, sono stati redatti senza l’osservanza dell’onere, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ;

che resta assorbito l’esame del ricorso incidentale, espressamente condizionato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito l’incidentale condizionato; condanna il ricorrente P. al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Istituto, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA