Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24518 del 05/10/2018
Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24518
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 12504/2014 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Alfredo
Casella 4, presso lo studio dell’avvocato Cinzia Caverni,
rappresentato e difeso dagli avvocati Serena De Pascalis, Giancarlo
Caiaffa;
– ricorrente –
contro
Condominio (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio
Del Re 47 Tivoli Roma, presso lo studio dell’avvocato Fabio
Frattini, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Renato Magni;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 841/2013 della Corte d’appello di Lecce,
depositata il 20/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/07/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dalla domanda di annullamento della delibera assembleare del 1/10/2005 nella parte in cui aveva ripartito le spese per il risanamento dei muri perimetrali dello stabile secondo criteri asseritamente illegittimi;
– in primo grado le domande attoree sono state rigettate con sentenza n. 1921/2010 del 21 ottobre 2010;
– proposto appello dall’attrice, la Corte d’appello di Lecce con sentenza 841 del 4/11/2013 ha rigettato il gravame;
– la cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta dalla D.R. con ricorso notificato il 15/5/2014 sulla base di un unico motivo cui resiste parte contro ricorrente;
– con istanza congiunta del 4 luglio 2018 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivi.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– l’istanza congiunta non vale quale rinuncia al processo accettata dalla controparte, poichè il difensore del Condominio, diversamente da quello della ricorrente D.R., non risulta munito di procura speciale ricomprendente tale facoltà;
– tuttavia, dal tenore dell’istanza si evince inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse per essere stato il giudizio definito in via transattiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso;
– la sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio e determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. S.U. 10556/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018