Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24518 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23744-2018 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTENZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI

PERUGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.A. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso la sentenza n. 65/2018, emessa dalla Corte d’appello di Perugia, depositata l’1 febbraio 2018, che ha confermato la decisione di prime cure laddove era stata rigettata la domanda di protezione sussidiaria o di riconoscimento di quella umanitaria da lui proposta. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Per quanto qui di residuo interesse, la corte distrettuale ha negato la protezione umanitaria sostenendo non essere stata dedotta “alcuna provata condizione di particolare vulnerabilità nella quale, al di là delle ordinarie difficoltà del reinserimento dopo una lunga assenza, verserebbe il richiedente al rientro nel suo Paese e che comporterebbe il pericolo per il godimento di diritti umani fondamentali”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che “Il tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. 14 luglio 2017, n. 110 che ha introdotto il reato di tortura ed ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. ed all’art. 3 CEDU”. Si afferma che il richiedente avrebbe pieno diritto ad ottenere almeno la protezione umanitaria perchè, “qualora dovesse fare ritorno in Senegal, correrebbe il grosso rischio di essere arrestato e di essere così condotto all’interno di un sistema giudiziario e carcerario privo di qualunque tutela della persona e dei diritti, anche primari, dell’essere umano” (cfr. pag. 8 del ricorso).

2. Tale doglianza è inammissibile.

2.1. Essa, infatti, non contesta efficacemente – e nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – la statuizione posta a base del rigetto della domanda di protezione umanitaria, da individuarsi, come stigmatizzato dalla corte distrettuale, nella stessa mancata allegazione di elementi idonei ad integrarne i presupposti di legge, non avendo il richiedente prospettato (ancor prima che provato) nessuna specifica situazione di particolare vulnerabilità, la cui effettiva sussistenza, invece, si pone come imprescindibile per l’accoglimento della corrispondente istanza.

2.1.1. Inoltre, e con riguardo all’asserita violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, è sufficiente evidenziare che la corte distrettuale ha espressamente escluso, per l’odierno ricorrente, il pericolo, ove rimpatriato, di essere sottoposto a trattamento inumano e degradante, e tale affermazione non è stata adeguatamente e specificamente contestata da N.A., le cui argomentazioni si rivelano affatto generiche, oltre che esposte in termini del tutto ipotetici.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì (risultando l’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) della insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA