Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24517 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8324/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/12/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 27/09/2012, depositata il 26/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irap anno 2005, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: 1) “Falsa applicazione di norme di diritto con riferimento del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 e all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per non avere la C.T.R. valutato tutti gli indici sintomatici dell’esistenza di un’autonoma organizzazione allegati dall’amministrazione finanziaria, della cui insussistenza sarebbe semmai stato onere del contribuente fornire la prova (in particolare, si lamenta l’omessa considerazione di costi, compensi e spese esposti dallo stesso contribuente, nonchè la circostanza del suo inserimento in uno studio associato); 2) “Difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, sostanzialmente per le medesime censure. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

2. In corso di causa, la stessa Agenzia ha depositato una istanza, datata 9/9/2016, in cui si rappresenta l’avvenuta definizione transattiva della controversia (come da allegata nota prot. 63998 del 28/11/2013) ai fini della cessazione della materia del contendere.

3. Come più volte statuito da questa Corte, qualora nel corso del giudizio per cassazione si verifichi la cessazione della materia del contendere, essa dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire – e quindi anche l’interesse ad impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, poichè è in relazione alla decisione ed alla domanda originariamente formulata che tale interesse va valutato (Cass. s.u. n. 25278/06; Cass. sez. 5, n. 11339/16; Cass. n. 11609/05). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per sopravvento difetto di interesse, stante l’avvenuta cessazione della materia del contendere.

4. Ricorrono giusti motivi – in ragione della natura della controversia e della stessa richiesta di parte per compensare interamente le spese del giudizio.

5. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in quanto la ratio della norma orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta. L’applicabilità della indicata norma non può quindi estendersi a ricorsi che diventano inammissibili dopo essere stati, ammissibilmente, proposti (Cass. n. 19464/14, 13636/15, 11339/16).

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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