Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24517 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

M.M.S., rappresentata e difesa da sè medesima e

elettivamente domiciliata in Roma, via Trionfale 5637, presso l’avv.

Domenico Battista (fax 06/97848170; p.e.c.

domenicobattista.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

nei confronti di:

G.S.;

– intimato avverso la sentenza n. 960/2017 della Corte di appello

emessa in data 8 settembre 2018 e depositata il 27 settembre 2017

R.G. n. 296/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore consigliere

Dott. Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.M.S. ha chiesto la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalla M. con il sig. G.S..

2. La Corte di appello di Messina ha respinto la domanda sul presupposto della accertata convivenza ultratriennale dei coniugi nel corso del matrimonio.

3. Ricorre per cassazione la sig.ra M. che contesta la mancata verificazione della qualità della convivenza con tre motivi di impugnazione: a) il mero dato temporale è insufficiente perchè chi eccepisce la convivenza ultratriennale deve anche provare che si è trattato di un vero matrimonio-rapporto e non di una mera convivenza fra persone che non sono mai andate d’accordo e non hanno mai instaurato una vera comunione coniugale; b) omesso esame circa la eccepita natura della convivenza non integrativa di un vero rapporto coniugale; c) assenza della motivazione che si è basata esclusivamente sul dato temporale.

4. Non svolge difese il sig. G.S..

5. Ha depositato rinuncia al ricorso M.M.S. rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, è intervenuta la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 21 giugno 2018 e ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del presente giudizio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. La rinuncia del ricorso, in presenza di mancata costituzione nel giudizio di cassazione del sig. G.S., comporta la dichiarazione di estinzione del processo senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con presa d’atto della insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalit� e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2019

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