Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24516 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8194-2013 proposto da:

M.G.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI

MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEBORAH

VINCENZA SALIS giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/42/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 24/10/2012, depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Stefano Di Meo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso Irap degli anni 2002-2007, con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce: “Violazione e/o falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 nonchè del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3 e 8 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’attività professionale autonomamente organizzata, pur in assenza di organizzazione strutturale e personale. Omesso esame circa fin fitto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata considerazione dei documenti prodotti dal ricorrente nei due precedenti gradi di giudizio e circa le modalità di svolgimento dell’attività professionale del contribuente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

2. Il secondo mezzo attiene analogamente alla “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3 e 8 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver affermato la esistenza di autonoma organizzazione desumibile dall’utilizzo occasionale di corrispondenti esterni. Omessa considerazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata considerazione delle modalità di svolgimento dell’attività di avvocato e violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 di attuazione del R.D. 27 novembre 1933 sùordinamento della professione di avvocato”.

3. I due motivi, oltre a presentare profili di inammissibilità – in quanto veicolano cumulativamente mezzi di impugnazione eterogenei (ex plurimis, Cass. 5471/08, 9470/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15) e mirano surrettiziamente ad una revisione del giudizio di merito sull’esistenza di un’autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap (Cass. s.u. n. 9451/16; cfr. ex Cass. s.u. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 962/15, 3396/15, 14233/15) – sono comunque infondati.

4. Ed invero la decisione impugnata – basata sulle risultanze dei “quadri RE delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta in questione (2002-2007)”, dai quali “si desume chiaramente che nel periodo in discorso” il ricorrente “ha esercitato la sua professione di avvocato avvalendosi in modo non occasionale della collaborazione di vari colleghi (ancorchè come corrispondenti per attività svolte in sedi giudiziarie diverse da quella di sua iscrizione all’albo), ai quali ha erogato somme di una certa consistenza (Euro 19.292,00 nell’anno 2002, 23.927,00 nel 2003, Euro 22.040,00 nel 2004, Euro 18.622,00 nel 2005, Euro 25.376,00 nel 2006, Euro 19.928,00 nel 2008); il che costituisce chiaro indice dell’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione e non consente, quindi, di escludere la sussistenza del presupposto IRAP, non potendo di per sè rilevare la circostanza che con riferimento agli anni precedenti (1998-2000) il contribuente si sia visto riconoscere, con sentenza passata in giudicato (v. Cass. 16916/2008), il suo diritto al rimborso dell’IRAP, per difetto del presupposto impositivo” – risulta in linea con il recente approdo nomofilattico di questa Corte (Cass. s.u. n. 945/16 cit.), con cui si è definitivamente chiarito che: A) “l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/1/2001), del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”; B) “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; C) quest’ultimo presupposto si intende integrato qualora il lavoro altrui “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; D) “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

5. Il ricorso va quindi rigettato, ma sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali, essendosi solo di recente consolidato l’intervento nomofilattico chiarificatore.

6. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13 T.U.S.G., in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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