Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24516 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24516 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 19493-2011 proposto da:
UMA COSTRUZIONI SRL 09021981007, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo
studio dell’avvocato SCARINGELLA MASSIMILIANO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

SETTE MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AUGUSTO RIBOTY 21, presso lo studio dell’avvocato
ANGELINO ALDO, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/10/2013

avverso l’ordinanza n. R.G. 60420/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA del 25/03/2011, depositata il
30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/07/2013 dal Consigliere Relatore

udito

l’Avvocato

Angelico

Aldo

difensore

del

controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Dott. MARIA ACIERNO;

k

”Con il provvedimento impugnato la Corte d’Appello di Roma ha
rigettato il reclamo proposto avverso il decreto di esecutorietà del
lodo arbitrale pronunciato tra le parti in data 13/9/2010 affermando
la natura rituale dell’arbitrato in oggetto e la conseguente
assoggettabilità del lodo al decreto di esecutività pronunciato dal
Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la
società Urna, ai sensi dell’art. 111 Cost. Ha resistito con
controricorso Mauro Sette.
Il ricorso proposto è inammissibile alla luce del risalente
orientamento della giurisprudenza di legittimità ( (Cass. 4986 del
1998) di recente ribadito dalla pronuncia n. 21894 del 2011, con
riferimento al quadro normativo successivo all’entrata in vigore
della I. n. 40 del 2006. Secondo quest’ultima pronuncia :

“L’art. 824 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile
ratione temporis, prevede che “salvo quanto disposto dall’art. 825
c.p.c., il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti
della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”. L’art. 825
c.p.c., invece, sempre nel testo vigente successivo alla riforma del
2006, stabilisce che la parte che intenda avvalersi del lodo deve
depositarlo con la prescritta documentazione presso la cancelleria
del tribunale e quest’ultimo “accertata la regolarità formale del lodo
lo dichiara esecutivo con decreto”. La citata attuale normativa ha
sostanzialmente reintrodotto per alcuni aspetti la vecchia
normativa, applicabile dopo la novella del 1983 e fino alla riforma
operata dalla L. n. 24 del 1994, laddove ha riconosciuto al lodo
efficacia di sentenza alla pari di quella emessa dall’autorità
giudiziaria sia pure anticipando i predetti effetti al momento
dell’ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, mentre la novella
del 1983 attribuiva siffatto effetto al momento in cui il Pretore
emanava il decreto di esecutività.
Tuttavia poiché anche la novella del 1983 attribuiva (art. 823, u.c.)
al lodo “efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima
sottoscrizione”, la rilevanza dell’exequatur restava, nella sostanza,

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis
cod. proc. civ. nel procedimento civile iscritto al R.G. 19493 del
2011

Pertanto, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile”.
Ritenuto che il collegio condivide la relazione depositata.
P.Q.M.
La Corte,

confinata al profilo della esecutività del lodo. In tal senso ben può
ritenersi applicabile al caso di specie quanto già affermato dalla
giurisprudenza nel vigore della citata novella del 1983 (v. Cass.
4986/98; Cass. 6407/96).
A tale proposito deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in
alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa
pertinendo alla sentenza arbitrale, ne’ da quello della definitività,
esistendo diversi strumenti per rimuoverne la efficacia.
Quanto a tale ultimo requisito, si osserva che da un canto è
esperibile l’impugnazione della sentenza arbitrale ai sensi dell’art.
829 c.p.c., n. 5 (in tal sede potendosi dedurre il vizio del
“procedimento costitutivo”) in cui si potrà dibattere dell’esistenza
dei requisiti di cui all’art. 823 (in particolare di quello di cui al n. 7),
e controvertere quindi sulla effettiva acquisizione della natura di
sentenza da parte del lodo in un ordinario giudizio di cognizione,
con conseguente esclusione dell’attitudine del provvedimento di
concessione sull’exequatur, a pregiudicare i diritti soggettivi
scaturiti dal rapporto definito con il lodo arbitrale (v. Cass.
4986/98; Cass. 6407/96).
Per altro verso, sono esperibili, ricorrendone i presupposti, i rimedi
della opposizione alla esecuzione od agli atti esecutivi (Cass.
7761/03 Cass. 7268/01 Cass. 4986/98).
Quanto poi ancora alla decisorietà, dal combinato disposto degli
artt. 824 bis e 825 c.p.c., una volta che il lodo produce gli effetti
della sentenza dell’autorità giudiziaria dalla data dell’ultima
sottoscrizione e che solo successivamente il tribunale ne dichiara
l’esecutività, risulta evidente che quest’ultimo provvedimento è
privo di qualunque carattere decisorio risultando limitata la sua
rilevanza alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo. In tal
senso, come già ricordato, l’exequatur apposto dal tribunale al lodo,
in caso di rigetto del reclamo da parte della Corte d’appello, potrà
essere impugnato in sede di opposizione all’esecuzione trattandosi
di un provvedimento del tutto distinto rispetto al lodo”

Il

acioSaiti,diziario

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in
€3000 per compensi, €100 per esborsi, oltre accessori di legge in
favore del contro ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2013

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