Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24516 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. II, 21/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.T., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Sabatini Franco,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale Gorizia, n.

14;

– ricorrente –

contro

F.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Bafile Francesco e

Giovanni Bafile, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Conca d’Oro, n. 300;

– controricorrente –

e contro

S.A.M., G.F., G.A. e

G.B., rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. D’Alesio Divinangelo,

elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Roberto Carleo in

Roma, viale Luigi Luciani, n. 1;

– controricorrenti –

e contro

M.R., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Divinangelo D’Alesio,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Roberto Carleo in

Roma, viale Luigi Luciani, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 14 del 20

gennaio 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Roberto Carleo, per delega dell’Avv.ti Divinangelo

D’Alesio, e Giovanni Bafile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che in parziale accoglimento della domanda proposta da T. E., proprietario di un appartamento del condominio (OMISSIS), il Tribunale di Teramo, con sentenza in data 28 febbraio 2005, ordinò a S.A.M., G.F., G.A. e G.B. (eredi dell’originario convenuto G.P.) nonchè a M.R. di eliminare le tende parasole apposte sui lastrici solari dei rispettivi appartamenti ed a F.G. di asportare la pavimentazione messa in opera nel giardino di sua proprietà;

che la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 gennaio 2009, ha accolto gli appelli e, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha rigettato tutte le domande proposte dall’ E. nei confronti degli eredi di P. G., di M.R. e di F.G. (eccezion fatta per quella avente ad oggetto la fontana-statua), condannando l’ E. al pagamento delle spese del doppio grado;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’ E. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 marzo 2010, sulla base di quattro motivi;

che hanno resistito, con separati atti di controricorso, il F., la S. con i G., e il M.;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1138 c.c., comma 4, e dell’art. 1122 cod. civ., in relazione all’art. 1362 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3);

che il secondo mezzo censura omessa motivazione su più punti decisivi, ex art. 360 c.p.c., n. 5;

che il terzo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3)”;

che con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso – con cui si prospetta violazione e falsa applicazione di legge – sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collabo-rando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione;

i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che il secondo motivo del ricorso, là dove si denuncia il vizio di motivazione, è stato redatto senza l’osservanza dell’onere, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189;

Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che nella specie detto quesito di sintesi è del tutto assente;

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti (a) F., (b) S. con altri, e (c) M., che liquida, per ciascun controricorrente e gruppo di controricorrenti, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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