Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24516 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3267/2015 proposto da:

AMES SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAPRAIA 75, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BALBI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO DEL VECCHIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MONTECORVINO PUGLIANO, in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANNA MELE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6055/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NA POLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 6055/4/2014, depositata il 17 giugno 2014, non notificata, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno -accolse l’appello principale proposto dal Comune di Montecorvino Pugliano nei confronti della società AMES S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Salerno – che aveva parzialmente accolto, con effetto dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, il ricorso proposto dalla contribuente avverso provvedimento di detto Comune qualificato come diniego di esenzione dalla TARSU, con riferimento ad area destinata a produzione di rifiuti speciali smaltiti a mezzo di aziende specializzate – rigettando nel contempo l’appello incidentale della contribuente per l’estensione dell’esenzione anche ad annualità precedenti.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso medesimo.

L’intimato Comune di Montecorvino Pugliano non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h-i, con riferimento all’impugnabilità del diniego di esenzione della TARSU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, assumendo che erroneamente la decisione impugnata è pervenuta alla declaratoria d’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente in ragione della ritenuta non autonoma impugnabilità dell’atto avverso il quale il ricorso era stato proposto.

La proposta depositata in atti dal relatore rilevava il difetto di autosufficienza del ricorso, “non essendo trascritto il contenuto della nota 6.7.11 al fine di verificarne la riconducibilità al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h)”.

In memoria la contribuente ha sottolineato di aver specificato (pag. 6 del ricorso, infine) il nucleo essenziale del contenuto dell’atto predetto, in cui l’Amministrazione comunale rappresentava alla contribuente “d’inammissibilità della richiesta di esenzione, non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto”, ciò dovendo ritenersi, ai fini del rispetto del requisito dell’autosufficienza, sufficiente ai fini della censura proposta.

Nella memoria medesima, peraltro, la contribuente riporta quindi per esteso il contenuto della nota impugnata.

La Corte ritiene che debba essere condivisa la proposta del relatore. L’esposizione in ricorso dei fatti di causa rilevanti ai fini della decisione appare, infatti, parziale ed inidonea a far sì che fossero messi a disposizione della Corte gli elementi di fatto necessari per la disamina dell’esattezza o meno in diritto della statuizione, che costituisce la ratio decidendi della decisione impugnata, della non autonoma impugnabilità della nota del 6 luglio 2011, quale atto meramente interlocutorio.

Manca, infatti, nell’articolazione del motivo di ricorso, che non ha riportato l’intero contenuto del provvedimento impugnato, un puntuale riferimento al contenuto dell’atto presupposto, avviso di pagamento TARSU per l’anno 2010, contenente una specifica pretesa impositiva, non impugnato, nell’esercizio di una facoltà legittima, da parte del contribuente, ma in relazione al quale la nota del 6 luglio 2011, si poneva, previa sollecitazione del deposito della relativa documentazione giustificativa per le eventuali agevolazioni di cui agli artt. 3 e 17 del regolamento TARSU comunale, in termini di possibile modifica del quantum di cui all’originario provvedimento non oggetto d’impugnazione.

A ben vedere, anzi, la rilevata carenza di autosufficienza del ricorso si riflette anche sull’indicazione della norma di diritto che si assume dalla contribuente violata, essendo state indicate al tempo stesso del D.Lgs. n. 546 del 1992, lett. h) ed i), che si riferiscono, ad ogni evidenza, ad ipotesi differenti e tra loro non sovrapponibili.

Rileva quindi la Corte che, in realtà, attraverso la memoria depositata in atti, la ricorrente abbia, pur formalmente contestando la proposta del relatore, sostanzialmente teso ad integrare le lacune nell’esposizione dei fatti rilevanti per la decisione e necessari a comprendere l’esattezza o meno della ritenuta, da parte della CTR, natura interlocutoria della nota del 6 luglio 2011, che ne avrebbe determinato, secondo il giudice tributario d’appello, la non autonoma impugnabilità.

Con ciò, peraltro, la ricorrente ha assegnato alla memoria di cui all’art. 378 c.p.c., una funzione impropria, stante la natura meramente illustrativa della memoria, senza che i vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione possano essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria stessa (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-3, ord. 25 febbraio 2015, n. 3780; Cass. sez. 6-3, ord. 23 agosto 2011, n. 17603; Cass. sez. 3, 7 aprile 2005, n. 7260).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto l’intimato difese.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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