Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24515 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 03/07/2017, dep.17/10/2017),  n. 24515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13706/2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 33, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DE SANTIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CORVINO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI C.E., dichiarato in estensione

del Fallimento di D.G.M., in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ARENULA 34, presso lo

studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO MESSINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 19 febbraio 2014 la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto da C.E. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che estendeva allo stesso il fallimento della moglie D.G.M., sul presupposto dell’esistenza di una società di fatto tra i coniugi.

La Corte territoriale riteneva pienamente condivisibile la valutazione del giudice di prime cure circa la sussistenza di una rilevante, diretta e personale compartecipazione del C. alla conduzione dell’attività imprenditoriale formalmente intestata alla moglie e avente ad oggetto la confezione di articoli di abbigliamento, non potendo tale compartecipazione considerarsi riconducibile a mera solidarietà familiare. Invero, dall’istruttoria (documentale e orale) svolta in primo grado emergeva che il C.: intratteneva rapporti diretti sia con i fornitori, effettuando ordinativi di merci e ritirando la merce ordinata, sia con la clientela; dirigeva il personale dipendente, cui pagava le retribuzioni; operava in maniera frequente sul libretto di deposito intestato alla moglie e relativo alla ditta fallita. Non convincente, invece, l’assunto del reclamante secondo cui il suo ruolo assunto nell’azienda della coniuge doveva ricondursi non già a una compartecipazione di fatto, bensì all’attività di ispettore tecnico di produzione e consulente svolta per oltre un decennio per il gruppo Camomilla S.r.l., attività che lo portava a seguire le fasi produttive relative alla realizzazione dei prodotti presso tutte le aziende terziste, fra le quali, appunto, vi era l’impresa della moglie.

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione C.E., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la Curatela del fallimento di C.E., che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto la sentenza d’appello era stata notificata d’ufficio al reclamante dalla Cancelleria, tramite posta elettronica certificata, il giorno 26/03/2014 e la notifica del ricorso avveniva il giorno 26/05/2014, ovvero oltre il termine di trenta giorni L. Fall., ex art. 18.

Nel primo motivo deduce il ricorrente che la Corte d’appello:

a) non si è attenuta al principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in base a cui in caso di società di fatto che si assuma intercorrente tra consanguinei o coniugi la prova della esteriorizzazione del vincolo debba essere particolarmente rigorosa e fondata su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere ricondotto a mera affectio familiaris;

b) ha ingiustamente disatteso, al pari del Tribunale, le richieste istruttorie formulate, basando il proprio convincimento unicamente sulle insufficienti risultanze acquisite nel corso del fallimento della ditta della moglie e sulla inammissibile documentazione depositata dalla Curatela avente ad oggetto dichiarazioni “spontanee” rese da quattro dipendenti, la cui attendibilità non è stata dimostrata e su cui non vi è stato contraddittorio tra le parti;

c) non ha considerato che i compiti svolti presso la ditta della moglie fossero semplicemente espressione delle attività da lui stesso normalmente espletata nell’esercizio della propria qualifica di “ispettore di produzione”;

d) ha omesso di considerare che le operazioni bancarie concernenti il libretto di deposito relativo alla ditta fallita venivano da lui svolte saltuariamente e solo su delega specifica della moglie.

Nel secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte d’appello, in assenza di una prova certa e rigorosa dell’affectio societatis, non ha esaminato l’incidenza dell’attività lavorativa espletata dal ricorrente in termini di aiuti prestati alla coniuge fallita, nel cui ambito devono farsi rientrare gli ordinativi di merci ai fornitori.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente notificato alla curatela, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla L. Fall., art. 18, commi 13 e 14. E’ stato accertato che la sentenza è stata notificata dalla cancelleria, a mezzo p.e.c., il 26 marzo 2014, mentre il ricorso per cassazione veniva notificato solo il 26 maggio 2014. Sull’idoneità della notificazione della sentenza, effettuata dalla cancelleria tramite p.e.c., a far decorrere il termine breve di impugnazione, deve darsi continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 10525 del 20/05/2016, così massimata: “La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 dei 2014, conv., con modif. dalla 1. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3000 per compensi, Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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