Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24514 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16370/2015 proposto da:

A2A ENERGIA S.P.A., (già AEM Acquisto e Vendita Energia S.p.A.),

(C.F. (OMISSIS)), in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, rappresentata e difesa dagli

avvocati LORENZO CANTONE, CLAUDIO DAMOLI, ANDREA DELL’OMARINO e

GILDA PISA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. (OMISSIS)),

in persona del Direttore Centrale Entrate della SOCIETA’

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A., (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo,

rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13721/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, emessa il 27/2/2014 e depositata il 17/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO (delega verbale Avvocato ANTONINO

SGROI), per i controricorrenti, che dichiara di non aver ricevuto la

raccomandata da parte del ricorrente e di non accettare la rinuncia.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

2 – Con sentenza di questa Corte n. 13721/2014 del 17 giugno 2014, veniva (tra l’altro) rigettato il ricorso proposto dalla A2A Energia S.p.A. (già AEM Acquisto e Vendita Energia S.p.A.) nei confronti dell’I.N.P.S. – in proprio e nella qualità di mandatario della S.C.C.I. S.p.A. – e di Equitalia Esatri S.p.A. avverso la pronuncia della Corte di appello di Milano del 15/9/2011 n. 799/2011.

Della suddetta decisione di questa Corte la A2A Energia S.p.A. chiede la revocazione, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, fondando il ricorso su un unico articolato motivo.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Equitalia Nord (già Esatri) S.p.A. è rimasta intimata.

3 – Dopo la comunicazione della relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione del quale non è provata la rituale notifica a controparte (in quanto in atti risulta versata solo documentazione relativa all’invio della raccomandata A.R. ma non anche alla ricezione della stessa).

Questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 2259/2013, Cass. n. 11606/2011, Cass., Sez. Un., n. 3876/2010, Cass. n. 23685/2008, Cass. n. 3456/2007, Cass. n. 24514/2006, Cass. n. 15980/2006, Cass. n. 22806/2004).

4 – In considerazione della giurisprudenza richiamata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con la precisazione che, nella liquidazione di tali spese in favore della parte costituita, si è tenuto conto, a termini del D.M. n. 55 del 2014, dei compensi dovuti per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudizio (controricorso) non anche di quelli previsti per la fase decisoria, essendosi l’I.N.P.S. limitato a dichiarare di non accettare la rinuncia.

6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste nella fattispecie in esame.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 14.536,02 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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