Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24514 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 03/07/2017, dep.17/10/2017),  n. 24514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23118-2014 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DA CARPI

6, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO SZEMERE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO VASSALLI che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO PAPPALARDO;

– controricorrente –

contro

A.F., B.B., C.G.R.L.,

C.P., in qualità di erede unico di G.G.,

M.C., S.F., SI.RO.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13 presso lo

studio dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti successivi –

avverso la sentenza n. 9534/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato l’08/10/2014 C.T. chiede la correzione della sentenza n. 9534 del 2015, con la quale la Corte di Cassazione condannava i ricorrenti, soccombenti, al pagamento delle spese di lite. Nel redigere la sentenza segnala il ricorrente l’essere il Collegio incorso nel seguente errore materiale: fra i ricorrenti, indicati in epigrafe, è stato trascritto ” S.F.” in luogo di ” S.F.”.

Avverso la medesima pronuncia hanno proposto ricorso incidentale per revocazione, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, A.F., B.B. e G.C.R.L., con atto notificato il 22/10/2014. Hanno resistito con controricorso Unicredit S.p.a. (che ha altresì depositato memoria adesiva alla proposta del relatore) e C.T..

I ricorrenti incidentali deducono, in particolare, che tale decisione sia il frutto di un errore di fatto, poichè il ricorso conterrebbe, al contrario di quanto sostenuto dal Collegio, i quesiti di diritto richiesti, ed in particolare due quesiti a pag. 14., in relazione al primo motivo di ricorso, altri due quesiti a pag. 15 inerenti il secondo motivo di ricorso ed infine a pag. 17 il quesito concernente il terzo motivo di ricorso. Ritengono, pertanto, sussistenti i requisiti per procedere ad una revoca ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, con fissazione di nuova udienza per la trattazione nel merito del ricorso de quo.

Merita accoglimento l’istanza di correzione di errore materiale proposta dal sig. C., essendo l’epigrafe del provvedimento impugnato affetto dal denunciato errore materiale.

Ti ricorso incidentale per revocazione è, al contrario, inammissibile. A seguito dell’esame del fascicolo iscritto al n.r.g. 23118 del 2014, si rileva che correttamente il Collegio, stante la mancanza dei quesiti di diritto richiesti ex art. 366bis c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, non risulta presente alcuno dei quesiti di diritto, nè tantomeno la loro formulazione per titoli, nelle pagine indicate nel ricorso per revocazione. Non sussiste, pertanto, l’evidenziato errore di fatto legittimante la revocazione della sentenza n. 9534/2014 di questa Corte.

In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

In accoglimento della istanza di correzione di errore materiale, nella sentenza di questa Corte n. 9534 del 2014 si deve apportare la seguente correzione di errore materiale: nell’epigrafe, a pag. 1, ove tra i ricorrenti è riportato ” S.F.” deve leggersi ” S.F.”. Essendo stata accolta la richiesta di correzione di errore materiale si ritiene di poter rigettare la richiesta ex art. 96 c.p.c..

Deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine al giudizio di revocazione.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso per revocazione inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione da liquidarsi in Euro 6000 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e dispone che nella sentenza di questa Corte n. 9534 del 2014 si apportino le seguenti correzioni: nell’epigrafe della pronuncia, a pag. 1, ove tra i ricorrenti è riportato ” S.F.”, deve leggersi ” S.F.”. Il resto è immutato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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