Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24514 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 04/11/2020), n.24514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28154/2013, proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Girardi ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Aurelia, n.

353 – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 149/18/2013 emessa inter partes

il 17.4.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

 

Fatto

RILEVATO

CHE;

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando quella di primo grado, ha validato l’accertamento (OMISSIS) in forza del quale l’Ufficio di Santa Maria Capua Vetere ha ascritto a plusvalenza il prezzo di vendita di un terreno sito in territorio di (OMISSIS) e ricadente in zona “(OMISSIS)” del piano regolatore – destinata ad “aree per grandi impianti Sportivi di rilevanza urbana e territoriale” – e classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua. La commissione, valutato il parametro previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b) ha giustificato la sua decisione sulla base della suscettibilità edificatoria del suolo collegata alla previsione del piano regolatore e alla autorizzabilità edificatoria prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142 anche per le aree prossime a corsi d’acqua e soggette a tutela paesaggistica.

Contro questa sentenza ricorre per due motivi P.A.. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 26 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente deduce “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5” perchè la decisione non avrebbe applicato il principio di diritto scaturito dalla sentenza 10713/2009, in tema di utilizzazione edificatoria quale prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67.

Il motivo è inammissibile.

Innanzi tutto, è errato il richiamo dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, trattandosi di sentenza fondata su diffusa e pertinente motivazione che consente di seguire l’iter logico attraverso il quale la Commissione Tributaria Regionale è pervenuta alla decisione. Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre solo allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 9105/’17; Cass. 9113/’12). In secondo luogo, la censura è inammissibile sia in relazione al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, sia perchè attiene a motivazione in diritto (suscettibile di correzione ex art. 384 c.p.c.) e non ad accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione ed erronea applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del t.u.i.r., D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, legge Galasso, art. 22 delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Rimini; artt. 115 e 116 c.p.c.” perchè la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente ritenuto edificabile ancorchè su autorizzazione, l’area, e ignorato l’assoluto divieto di edificazione posto dall’art. 22 delle norme attuative del piano territoriale di coordinamento provinciale.

Anche questo motivo è inammissibile.

Nella prima parte, è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi riguardanti la natura edificabile dell’area come espressi dalla giurisprudenza della Corte (Cass. sez. 1, 13 gennaio 2010, n. 404; Cass. sez. 1, 28 settembre 2016, n. 19193; nella specifica materia tributaria: Cass., 29183/’17; Cass., n. 14503/2016), altresì spiegando perchè non sono pertinenti alla fattispecie in esame i richiami giurisprudenziali indicati dal contribuente.

Nella parte in cui fa riferimento ai vincoli idrogeologici, è priva del requisito di autosufficienza. Nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria – del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, – deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (da ult., Cass., 777/2019). In questo caso il ricorrente ha fatto riferimento, in calce al ricorso, alla futura produzione di “copia documentazione urbanistica e P.T.C.P.”, così implicitamente delegando alla Corte – fuori dai suoi compiti: eass., 24340/2018 – l’onere di verificare se la produzione sia effettivamente avvenuta e se in essa è compresa e specificamente individuata la normativa secondaria riguardante il divieto assoluto di edificazione per vincoli idrogeologici; ed essendo invece tenuto il ricorrente a trascrivere nel ricorso le norme specificamente invocate. E’ appena il caso di precisare che, per la normativa secondaria invocata dal ricorrente, non è applicabile il principio “iura novit curia” (Cass., 19360/2018).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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