Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24513 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. II, 21/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.S., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. GIUSEPPE ROMANO,

elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Popolo, n. 18;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura a margine del controricorso, dall’Avv. BIANCOGIGLIO DARIO

MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Maurizio

Moro in Roma, via Fulcieri Paolucci dè Calboli, n. 1;

– controricorrente –

e contro

S.R., G.G., S.S.,

I.T., S.C., V.A., C.C. e

GR.Fi.;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura a margine del controricorso, dall’Avv. Dario Maria

Biancogiglio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Maurizio Moro in Roma, via Fulcieri Paolucci dè Calboli, n. 1;

– ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4418 del 29

dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Condominio di via (OMISSIS) ed alcuni condomini convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli M.S. per sentirlo condannare all’abbattimento del corpo di fabbrica costruito sul terrazzo, al ripristino del parapetto e del sistema pluviale cosi come preesistenti, nonchè a corrispondere tutte le spese dirette, accessorie e consequenziali per l’andito fisso necessario nei casi di manutenzione della condotta pluviale discendente lungo la facciata esterna del fabbricato e al risarcimento di tutti i danni causati;

che si costituì il M., resistendo;

che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2 agosto 2007, condannò il M. al ripristino dello stato dei luoghi, nonchè al pagamento in favore del Condominio della somma di Euro 1.153,21, in favore di S.R. della somma di Euro 2.796,27, in favore di G.F. e C.C. della somma di Euro 2.041,07, rigettò ogni altra domanda e regolò le spese di lite;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 29 dicembre 2008, ha respinto il gravame del M.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 febbraio 2010, sulla base di tre motivi;

che il Condominio ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato;

che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo il ricorrente in via principale denuncia omessa, contraddittoria e carente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per la decisione, precisando che il fatto controverso “è costituito dalla mancata indicazione nella sentenza impugnata dei riferimenti normativi, nonchè dell’iter logico- giuridico tale da consentire di rappresentare che il signor M. non ha provato il possesso del titolo”;

che il secondo motivo del medesimo ricorso (omessa, contraddittoria e carente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per la decisione) si conclude con la seguente indicazione del fatto controverso: “la mancata indicazione nella sentenza impugnata dei riferimenti normativi, nonchè dell’iter logico-giuridico tale da consentire di rappresentare, nella parte in cui il ricorrente precisa che i lavori sono stati autorizzati da una delibera assembleare, che lo stesso non aveva la facoltà di dislocare la pluviale”;

che il terzo motivo è rubricato “omessa, contraddittoria e carente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per la decisione”;

che i motivi sono inammissibili : il terzo, perchè redatto senza l’osservanza dell’onere, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., del quesito di sintesi; il primo ed il secondo, per inidoneità dei quesiti formulati;

che invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366 bls c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189;

Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che nel terzo motivo il quesito di sintesi è – come sopra rilevato – del tutto assente;

che i primi due motivi sono accompagnati da quesiti di sintesi inidonei, perchè da un lato mescolano indistintamente profili attinenti alla base normativa della sentenza impugnata ed aspetti concernenti il percorso motivazionale della stessa, e dall’altro indicano il fatto controverso (rispettivamente, la prova del “possesso del titolo”, nel primo motivo; e la previa autorizzazione dei lavori da parte di una delibera assembleare, nel secondo mezzo), ma non deducono anche le ragioni per le quali la motivazione adottata sarebbe inidonea a sorreggere la decisione;

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile;

che resta assorbito l’esame del ricorso incidentale del Condominio, espressamente condizionato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna il ricorrente in via principale al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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