Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24513 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 03/07/2017, dep.17/10/2017),  n. 24513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13451-2014 proposto da:

F.F., (nella qualità di delegato dai proprietari del

fabbricato in (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POLI 29, presso lo studio dell’avvocato ANNA LISA TRULLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORMILE, ANTONIO

LORETO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di AFRAGOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA BALSAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI SEZIONE

DISTACCATA di AFRAGOLA, depositata il 29/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il 30/11/1982 F.F. presentò istanza al Comune di Afragola per l’erogazione dei benefici previsti dalla L. n. 219 del 1981 in qualità di proprietario di un fabbricato danneggiato dagli eventi sismici degli anni 1980/1981. Il Comune aveva emesso decreto sindacale n. 2624 del 2001 di concessione del contributo e di autorizzazione all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, riservandosi tuttavia di erogarlo a seguito della copertura della spesa a cura degli organi competenti.

Non avendo ricevuto il contributo, F.F. adiva il Tribunale di Afragola per sentir condannare l’Ente all’erogazione del contributo richiesto e al risarcimento dei danni. La domanda veniva respinta con sentenza del 29/08/2012. Rilevava, infatti, il Tribunale che – fermo il riconoscimento del diritto in capo all’attore con il decreto sindacale suddetto – F.F. era decaduto dal beneficio in quanto non aveva intrapreso i lavori al fabbricato nei termini fissati dal D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 21, comma 1, come formalmente dichiarato pendente iudicio dall’Ente convenuto.

La Corte d’appello di Napoli, investita dell’impugnazione, dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348bis c.p.c. con ordinanza del 29/09/2013.

Avverso la pronuncia di primo grado ricorre per cassazione F.F. ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., comma 3, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Afragola.

Non sono state depositate memorie.

Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 76 del 1990, sostituito dal D.L. n. 398 del 1993, art. 2 conv. in L. n. 493 del 1993: a seguito di tale novella è stata eliminata la sanzione della decadenza dei benefici ex lege n. 219 del 1981 per il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori, e nel caso di specie è appunto applicabile ratione temporis l’art. 21 cit. nella sua nuova (e vigente) formulazione.

La censura è manifestamente infondata.

Il D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 21, comma 1, così disponeva nella sua formulazione originaria: “I lavori di ricostruzione e riparazioni di immobili ammessi ai contributi di cui all’art. 10, art. 11 e art. 13, commi 1 e 2 devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. (…) Il mancato rispetto dei termini di inizio, o di ultimazione, dei lavori comporta la decadenza dei benefici.

Il D.L. n. 398 del 1993, art. 2 ha sostituito il predetto comma con il seguente: “Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonchè di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l’inizio e la ultimazione dei lavori”.

Nondimeno, ove il sindaco non eserciti la predetta facoltà di determinare nuovi termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, si applicano evidentemente i termini previsti dalla legge, contenuti nel D.L. n. 474 del 1987, art. 4, comma 3, (conv. con mod. dalla L. n. 12 del 1988), disposizione espressamente richiamata dal vigente art. 21 cit. Il D.L. n. 474 del 1987, art. 4, comma 3, attualmente vigente, così dispone (con fotmulazione identica all’originario art. 21 cit.): “i lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai contributi di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere iniziati entro tre mesi, ed ultimati entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di fora maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe non superiori complessivamente a sei mesi. Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori comporta la decadeva dai benefici. Tale disposizione non si applica al caso in cui l’immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del contributo e per l’esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria”.

Pertanto il ricorrente, come statuito nella sentenza oggi impugnata, è decaduto dal beneficio richiesto, essendo circostanza pacifica che egli non ha intrapreso i lavori di ristrutturazione nei termini di legge decorrenti dal decreto sindacale n. 2624/2001. Al riguardo, deve sottolinearsi che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, espresso dalla pronuncia n. 5020 del 02/03/2009, sono del tutto irrilevanti i motivi del mancato rispetto del termine.

Alla reiezione del ricorso consegue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 10.000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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