Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24513 del 10/09/2021
Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 10/09/2021), n.24513
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12669/2019 proposto da:
B.B., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini,
6, presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 702/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 23/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto da B.B., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese per timore di essere arrestato o di essere ucciso dai familiari del ragazzo investito, mentre era alla guida del taxi dello zio, senza avere mai conseguito la patente e senza avere mai guidato. Aveva preso di nascosto il taxi dello zio per andare a una festa con un amico ed accidentalmente aveva provocato un incidente stradale in cui aveva perso la vita un giovane motociclista.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile per le incongruenze della narrazione e non ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nelle sue diverse forme; la medesima Corte d’appello ha, inoltre, reputato assenti anche qualunque situazione soggettiva legata a una condizione di particolare vulnerabilità.
Contro la sentenza della Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b) e c) e art. 14, comma 1, lett. b) e c), nonché violazione dell’art. 8 e art. 27, comma 1 bis, art. 16 della dir. Europea 2013/32 UE e degli artt. 1, 3, 6 e 18 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Illogica e apparente motivazione per avere il collegio ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, evidenziando contraddizioni nell’esposizione dei fatti, su aspetti isolati, omettendo di attivare i poteri istruttori officiosi per colmare le carenze probatorie; (ii) sotto un secondo profilo (anch’esso rubricato come primo), per violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a, b e c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e per apparente motivazione, per avere il Collegio rigettato la richiesta di protezione umanitaria senza operare un esame reale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente anche con riferimento al paese d’origine.
Il primo motivo è inammissibile, perché censura il merito della valutazione di non credibilità che è un giudizio discrezionale (anche se non arbitrario) nella specie congruamente motivato.
Il secondo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021