Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24513 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 04/11/2020), n.24513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22755/2013, proposto da:

A.P. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio

Glauco Ebner ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello

stesso in via Gregorio VII, 466 – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

per la cassazione della decisione n. 2237/13 emessa inter partes il

30 maggio 2013 dalla Commissione Tributaria Centrale, sezione di

Milano:

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la decisione sopra detta la Commissione Tributaria Centrale – sez. di Milano – ha parzialmente accolto il ricorso dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette di Cantù, validando l’accertamento concernente l’annualità d’imposta 1976 e relativo al recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati per l’importo di Lire 17.000.000; e confermato per il resto la decisione della commissione tributaria di 2 grado di Como che, per le annualità 1977 e 1978, aveva ritenuto non applicabili le sanzioni pecuniarie irrogate in ragione dell’obbiettiva incertezza interpretativa.

Contro questa decisione la contribuente ricorre per sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 26 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con i primi due motivi, che per la stretta connessione degli argomenti vanno trattati unitariamente e l’accoglimento dei quali assorbe gli altri, la ricorrente denuncia la “violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e la conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c.”, nonchè “violazione del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, lett. a) convertito con modificazioni in L. n. 73 del 2010 e del D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 decies conv. con modificazioni in L. n. 14 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 37, comma 1, n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; correlata omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia” in quanto la Commissione Tributaria Centrale avrebbe disatteso l’intervenuta estinzione – ex lege – della controversia, in seguito all’entrata in vigore del decreto L. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni in L. n. 73 del 2010, e della legge interpretativa di cui al decreto L. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni in L. n. 14 del 2012. In forza di detti interventi normativi le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono automaticamente definite, se pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Nonostante l’esistenza dei presupposti per la definizione automatica della controversia, pendente presso la Commissione tributaria provinciale di Como sin dal 1985 e nella quale l’Amministrazione era rimasta parzialmente soccombente in entrambi i primi due gradi del giudizio, e nonostante l’esplicito rilievo, in udienza, risultante dal relativo verbale, dei presupposti per l’estinzione del giudizio, la Commissione Centrale aveva emesso una decisione di merito.

I motivi sono fondati.

Il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, al comma 2 bis, prevede che le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.

Secondo l’interpretazione autentica data dal D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-decies, convertito in L. n. 14 del 2012, per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

Questa Corte si è pronunciata più volte nel senso indicato dalla ricorrente, affermando che le liti pendenti da oltre dieci anni sono definibili automaticamente con decreto presidenziale dinanzi alla commissione tributaria centrale, ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, lett. a) con. con modif. nella L. n. 73 del 2010, nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio anche solo parzialmente, come precisato dal D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16, conv. con modif. nella L. n. 14 del 2012, che, uale d’interpretazione autentica, opera retroattivamente (Cass., 20773/2016; Eass., 16944/2015).

Nel caso di specie, la soccombenza parziale dell’Amministrazione è avvenuta, con identiche modalità, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, avendo la sentenza della commissione Tributaria di secondo grado confermato in toto quella di primo grado.

Va quindi cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., u.c., la decisione impugnata, poichè il giudizio dinanzi alla CTC avrebbe dovuto essere definito con decreto di estinzione, con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata dall’Ufficio dinanzi alla CTC medesima.

Avuto riguardo all’andamento della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti le spese dei precedenti gradi di giudizio, ponendosi le spese del giudizio di legittimità a carico dell’Amministrazione finanziaria secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e dichiara estinto il giudizio.

Dichiara compensate tra le parti le spese dei precedenti gradi di giudizio e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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