Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24513 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24739-2017 proposto da:

P.A., D.D.R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE SPADA, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FEDERICO VINCIGUERRA, MAURO DI PACE;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, IRFIS MECIOCREDITO SICILIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1122/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società IRFIS s.p.a. nel 2007 convenne dinanzi al Tribunale di Palermo P.A. e D.D.R.G., esponendo:

-) di essere creditrice dei convenuti;

-) che i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale nel 2005;

-) che la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta in frode delle ragioni creditorie.

Chiese pertanto:

-) in via principale, dichiararsi l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, ex art. 2901 c.c.;

-) in via subordinata, dichiararsi la simulazione dell’atto.

2. Con sentenza 20.7.2010 n. 4509 il Tribunale accolse la domanda revocatoria.

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

Nelle more del giudizio l’IRFIS cedette il ramo d’azienda cui pertineva il credito oggetto di tutela alla Unicredit s.p.a..

3. Con sentenza 13.6.2017 n. 1122 la Corte d’appello di Palermo rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che:

– la Unicredit vantava un credito certo, liquido ed esigibile scaturente da sentenza passata in giudicato;

– l’eccezione secondo cui il patrimonio dei debitori, anche al netto dei beni conferiti nel fondo, era comunque sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore, era infondata, in quanto i debitori non avevano “fornito alcuna prova in merito alle loro residualità patrimoniali”;

– la circostanza che il fondo patrimoniale fosse stato costituito da due coniugi “in età avanzata e senza figli”, e nell’immediatezza del fallimento della società di cui erano fideiussori, costituivano indizi della sussistenza della scientia damni.

4. Ricorrono per cassazione avverso la suddetta sentenza i due soccombenti, con ricorso fondato su due motivi.

La Unicredit non si è difesa in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 2740,2727,2729,2901 c.c.; 115 e 116 c.p.c..

Sostengono che la Corte d’appello non avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’esistenza del credito in capo alla Unicredit, ma avrebbe dovuto accertare se l’atto dispositivo avesse effettivamente recato un pregiudizio al creditore: cosa che non era accaduta, a loro dire, perchè il loro patrimonio residuo era sufficiente a soddisfare il creditore. Aggiungono poi, con autonoma censura, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la scientia damni.

1.2. Il motivo è inammissibile, a tacer d’altro, per la totale estraneità della censura rispetto alla ratio decidendi, nella parte in cui lamenta l’erronea valutazione dell’eventus damni.

La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto indimostrata la proprietà, in capo agli odierni ricorrenti, di altri beni di valore di per sè capiente a soddisfare la pretesa della Unicredit, e da tale statuizione i ricorrenti prescindono del tutto.

Nella parte in cui lamenta l’erronea valutazione della scientia damni, il motivo è invece inammissibile perchè censura la valutazione delle prove e degli indizi per come compiuta dal giudice di merito.

2. Il secondo motivo.

2.1. Col secondo motivo i ricorrenti sostengono che poichè la Corte d’appello avrebbe dovuto accogliere loro gravame, non poteva condannata alle spese.

Si tratta di una censura, prima ancora che inammissibile, addirittura inesistente, dal momento che la corte d’appello ha condannata alle spese la parte da essa ritenuta soccombente, con puntuale applicazione dell’art. 91 c.p.c..

3. Le spese.

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3.2. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.A. e D.D.R.G., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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