Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24512 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16254/2014 proposto da:

S.M., in qualità di erede (madre) del sig.

N.G., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MAIONE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2435/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del

3/06/2013, depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dagli eredi di N.G. avendo accertato che non era stata offerta la prova della rituale notifica del gravame all’Inps sebbene allo scopo fosse stato assegnato un termine per la sua rinnovazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.M. erede di N.G..

Resiste l’Inps con controricorso.

Tanto premesso si osserva che la sentenza impugnata ha dichiarato l’improcedibilità del gravame avendo verificato che i ricorrenti, ai quali era stato assegnato un termine per provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso all’Inps, non vi avevano provveduto.

Orbene 1′ odierna ricorrente – che oggi denuncia la non imputabilità dell’inadempimento all’obbligo di provare l’avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS in appello, da addebitare al servizio postale che non aveva restituito in tempo la cartolina attestante la ricezione dell’atto da parte del destinatario nonostante il reclamo a tal fine avanzato – ha tuttavia omesso di allegare al ricorso gli atti ed i documenti posti a suo fondamento (reclamo presentato alle Poste per ottenere la restituzione della cartolina e duplicato della cartolina stessa) in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di tal che, per tale assorbente ragione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ex art. 375 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo non ricorrendo i presupposti per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.. L’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato (in base a delibera agli atti) comporta il venir meno dell’obbligo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 18523 del 2014).

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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