Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24512 del 21/11/2011
Cassazione civile sez. II, 21/11/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 21/11/2011), n.24512
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
Edil Casa s.r.l. in liquidazione, in persona del legale
rappresentante sig. C.F., rappresentata e difesa per
procura a margine del ricorso dall’Avvocato Pittalà Gaetano,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Ludovico
Grassi in Roma, via Tommaso d’Aquino n. 80;
– ricorrente –
contro
Condominio di via (OMISSIS), in persona
dell’amministratore rag. P.V., rappresentato e difeso per
procura in calce al controricorso dagli Avvocati TAMBURINI MARIA
GABRIELLA e Gemma Scalia, elettivamente domiciliato presso lo studio
di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie n. 19;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12 della Corte di appello di Milano,
depositata il 12 gennaio 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3
novembre 2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
udite le difese dell’Avvocato Gemma Scalia per il controricorrente;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso proposto dalla s.r.l. Edil Casa in liquidazione per la cassazione della sentenza n. 12 del 12 gennaio 2005 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo che intimava al Condominio di via (OMISSIS) di pagare alla società Edil Casa la somma di lire 41.547.000 quale saldo del corrispettivo di lavori in appalto, riducendo il credito della società opposta all’importo di Euro 9.136,13, oltre iva ed interessi legali;
letto il controricorso del Condominio resistente;
rilevato che il suddetto controricorso è stato proposto dal Condominio in persona del suo amministratore ma che, in atti, non risulta presente nè l’autorizzazione nè la successiva ratifica dell’assemblea alla costituzione del Condominio, necessaria ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, (Cass. S.U. n. 18331 del 2010);
che, ai sensi dell’orientamento giurisprudenziale sopra menzionato, il vizio riscontrato non determina direttamente l’inammissibilità del controricorso, potendo il difetto di legittimazione a stare in giudizio essere sanato, ex art. 182 c.p.c., mediante una apposita delibera dell’assemblea del Condominio di ratifica dell’operato dell’amministratore.
P.T.M.
dispone che il Condominio resistente provveda a depositare la delibera dell’assemblea condominiale che autorizza l’amministratore a resistere nel presente giudizio, concedendo per l’incombente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011