Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24512 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 10/09/2021), n.24512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16892/2015 r.g. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

curatore p.t., avv. C.G., rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato Roberto

Rosapepe, presso il cui studio in Salerno, corso Garibaldi n. 164,

e’ elettivamente domiciliato.

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante p.t., M.M.,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al

controricorso, dall’avvocato Giuseppe Fauceglia, con il quale

elettivamente domicilia in Roma, via Veneto n. 7, presso lo studio

dell’avvocato Donato Bruno.

– controricorrente –

contro

EDIL GUE.SO. s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, depositata in

data 29.5.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di Appello di Salerno ha accolto il reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto da (OMISSIS) s.r.l. ed ha revocato la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 13.3.2014, a seguito dell’accoglimento della domanda della creditrice Edil Gue.So. s.r.l., di risoluzione del concordato preventivo cui la reclamante era stata ammessa e che era stato omologato il 7.2.2009.

La corte del merito ha affermato, – per quanto qui ancora di interesse – che il termine decadenziale annuale per proporre il ricorso volto alla dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo decorre, ai sensi della L. Fall., art. 186, comma 3, dalla data di scadenza fissata per l’ultimo pagamento previsto o, quando questa data non sia stata indicata, dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione; ha quindi accertato che nella specie – come rilevato dallo stesso tribunale di Nocera Inferiore – il concordato omologato di (OMISSIS) prevedeva espressamente che il soddisfacimento dei creditori sarebbe dovuto avvenire entro il 7.6.2011 e che, rispetto a tale data, il ricorso per la risoluzione, proposto da Edil Gue.So. nel 2013, era tardivo.

2. La sentenza, pubblicata il 29.5.2015, è stata impugnata dal Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Edil Gue.So s.r.l. non ha svolto difese.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per giudizio, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att., per omessa motivazione. Osserva che la proposta e il piano di (OMISSIS), così come omologati dal tribunale con decreto del 17.7.2009, non fissavano espressamente al 7.6.2011 il termine per l’adempimento delle obbligazioni concordatarie, ma prevedevano solo in via prognostica e meramente indicativa la possibilità di soddisfare i creditori privilegiati entro 30 mesi dall’omologazione e quelli chirografari entro 36 mesi: tali previsioni temporali, unitamente alle indicate percentuali di pagamento, assolvevano allo scopo di evitare l’inammissibilità della proposta e di rendere edotti i creditori della convenienza e fattibilità del piano, ma non costituivano manifestazione di una volontà negoziale della proponente sulla quale si era formato il consenso e l’accettazione. Secondo il Fallimento la corte d’appello avrebbe dunque errato non solo nell’individuare una data di decorrenza del termine annuale di cui alla L. Fall., art. 186, non emergente in alcun modo dalla proposta o dal piano, ma soprattutto nel ritenere che nell’indicare i diversi termini (di 30 e 36 mesi dall’omologazione) per il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari la debitrice si fosse obbligata all’adempimento entro le rispettive scadenze del 17.1 e del 17.6.2012 (rispetto alle quali la domanda di risoluzione, avanzata alla fine del 2013, sarebbe stata comunque tardiva).

2. Con il secondo mezzo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., art. 186, per non aver la corte territoriale considerato che nel caso, quale quello di specie, di concordato con cessione dei beni, in cui il debitore ha solo l’obbligo di porre i propri beni a disposizione dei creditori, il termine di decadenza dall’azione di risoluzione non può che decorrere dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione, che coincide con l’ultimo adempimento previsto dalla proposta e dal piano.

3)11 primo motivo è inammissibile per il dirimente rilievo che, essendo stato rimesso alla corte del merito unicamente di accertare se il concordato proposto da (OMISSIS) prevedesse o meno un termine per l’adempimento delle obbligazioni concordatarie, l’errore eventualmente dalla stessa compiuto nell’individuare detto termine nella data del 7.6.2011, che a dire del Fallimento non sarebbe mai stata fissata nella proposta e nel piano, integrerebbe un vizio revocatorio, denunciabile esclusivamente ai sensi dell’art. 398 c.p.c..

Peraltro, quand’anche si potesse ritenere che l’esatta individuazione della data entro cui era previsto l’adempimento del concordato abbia formato oggetto di contraddittorio fra le parti, il motivo risulterebbe ugualmente inammissibile perché sostanzialmente estraneo alla ratio decidendi, posto che, anziché investire il predetto accertamento del giudice (che è l’unico sul quale si fonda la statuizione di inammissibilità della domanda di risoluzione) ne dà per scontata l’erroneità, per poi focalizzarsi su una questione interpretativa, in ordine al significato da attribuire alla previsione di pagamento dei creditori privilegiati e chirografari entro i rispettivi termini di 30 e 36 mesi dall’omologazione (che si assumono essere i soli termini indicati nella proposta) che non risulta essere mai stata dedotta e che, comunque, non è stata minimamente affrontata nella sentenza impugnata. Va aggiunto, ad abundantiam, che il motivo non assolve neppure all’obbligo di specificità del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 3, nn. 4 e 6, in quanto non riproduce il contenuto rilevante del decreto di omologazione e della domanda omologata, né indica dove detto contenuto possa essere utilmente riscontrato, all’interno della produzione di parte o del fascicolo d’ufficio, onde consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificarne la rispondenza a quanto sostenuto nella presente sede dal ricorrente.

4) Il secondo motivo è del pari inammissibile perché, rimasto incontestato l’accertamento della corte distrettuale secondo cui il concordato di (OMISSIS) prevedeva espressamente che i creditori sarebbero stati soddisfatti entro il 7.6.2011, la questione di diritto in esso prospettata risulta priva di rilevanza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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