Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24512 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23939-2017 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE, 10, presso lo studio dell’avvocato LUCA SIGNORELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MAURICI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta

e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 378/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009 S.C. convenne dinanzi al Giudice di pace di Gallina l’Assitalia s.p.a., quale impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 18 maggio 2008 e causato, secondo la prospettazione attorea, da un veicolo che non potè essere identificato, perchè allontanatosi subito dopo il fatto.

2. Con sentenza 16 marzo 2011 n. 310 il Giudice di pace rigettò la domanda, ritenendola non provata.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

Con sentenza 9 marzo 2017 n. 378 il Tribunale di Reggio Calabria rigettò il gravame.

Il Tribunale, così come già aveva fatto il giudice di pace, ritenne non provato il nesso di causa tra i danni lamentati dall’attore e la condotta di guida di un veicolo rimasto sconosciuto.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.C., con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

La Generali Italia s.p.a. non ha notificato un controricorso, ma ha depositato una istanza di partecipazione alla discussione orale, e successivamente notificato alla controparte un atto denominato “memoria”, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che la società Generali Italia è rimasta intimata nel presente giudizio.

La Generali Italia, infatti, ha depositato dapprima una istanza di partecipazione alla discussione, corredata da procura speciale, e poi un atto denominato “memoria”, notificato al ricorrente il 25.7.2018, e quindi ben oltre lo spirare del termine di cui all’art. 370 c.p.c., dal momento che il ricorso principale è stato notificato il 9 ottobre 2017. Tuttavia, poichè il presente giudizio si è celebrato nelle forme della camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., non v’è stata ovviamente discussione orale.

Ne consegue che l’esercizio della facoltà di difesa, nel giudizio celebrato col rito camerale, non poteva che avvenire nella forma del controricorso, debitamente notificato e depositato.

Il deposito della sola procura, se legittima la parte intimata a partecipare alla discussione ove questa sia prevista, non la legittima però a depositare una memoria scritta, quando la discussione non sia prevista: in tal caso il deposito della memoria è subordinato alla previa notifica del controricorso.

1.2. Ancora in via preliminare, deve rilevarsi come il ricorrente, dopo il deposito del ricorso, abbia depositato due ulteriori atti: un primo atto, datato 23 novembre 2018 ed intitolato “note illustrative”, destinato a “impugnare e contestare il contenuto della memoria avversaria”; e un secondo atto, intitolato “memoria illustrativa”, datato 28 marzo 2019.

Il secondo di tali atti deve essere dichiarato irricevibile.

Nel giudizio di legittimità, infatti, dopo la notifica ed il deposito del ricorso non sono ammessi altri scritti oltre le memorie di cui all’art. 380 bis c.p.c. (nel rito camerale), oppure la memoria di cui all’art. 378 c.p.c., quando il giudizio si celebri nella forma dell’udienza pubblica.

Sicchè, avendo il ricorrente consumato il proprio potere di depositare una memoria scritta con il primo dei due suddetti atti, quello successivamente depositato deve ritenersi tamquam non esset.

2. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

2.1. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con tutti e tre questi motivi, infatti, il ricorrente, pur formalmente lamentando la violazione, da parte del Tribunale, di molteplici norme del codice civile, del codice di procedura civile, del codice penale, del codice delle assicurazioni, e sinanche della abrogata L. 24 dicembre 1969, n. 990, nella sostanza censura il modo in cui il Tribunale ha ricostruito i fatti e valutato le prove.

2.2. Tutti e tre i suddetti motivi sono inammissibili, per più d’una ragione.

In primo luogo ed ovviamente sono inammissibili perchè censurano la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

Una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso dorme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2.3. In secondo luogo, tutti e tre i suddetti motivi sono altresì inammissibili perchè in essi si fa riferimento ad una serie di risultanze istruttorie documentali, senza che il ricorrente, in violazione del precetto imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, indichi quando tali documenti siano stati prodotti in giudizio, dove siano depositati, e con quale numero di indice possano essere individuati.

2.3. In terzo luogo, il primo ed il secondo motivo, nella parte in cui lamenta la violazione, da parte del giudice di merito, degli artt. 115 e 116 c.p.c., sono inammissibili in quanto non coerenti con le indicazioni fornite dalla più che consolidata giurisprudenza di questa Corte, circa i limiti e i modi in cui la violazione delle suddette norme può essere dedotta in sede di legittimità.

Infatti, per quanto attiene la violazione dell’art. 115 c.p.c., il motivo è inammissibile in quanto la violazione di tale norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01);

Per quanto attiene, invece, la pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c., la violazione di tale norma può dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva oppure, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l’atto pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; il principio è stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, al 5 14 dei “Motivi della decisione”). Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per sè violazione dell’art. 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo, ma soltanto – a tutto concedere – un error in iudicando.

Tale errore, nel concorso delle altre condizioni stabilite dalle Sezioni Unite di questa Corte, potrebbe al massimo integrare gli estremi del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quando le prove non esaminate dimostravano quel fatto, conseguentemente trascurato (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

3. Il quarto motivo di ricorso.

3.1. Col quarto motivo del ricorso ritiene questa Corte che il ricorrente abbia inteso censurare (l’esposizione motivo non è affatto limpida) la liquidazione delle spese di lite compiuta dal giudice di pace, sostenendo – da un lato – che essa fu eccessiva, e dall’altro lato che il giudice d’appello non si è pronunciato sul motivo di gravame col quale si denunciava la sovrastima delle spese di lite da parte del giudice di pace.

3.2. Il motivo è inammissibile per due ragioni.

La prima ragione è che, anche in questo caso, il ricorrente – in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – non ha precisato in quali esatti termini tale doglianza fu prospettata in sede di appello.

3.3. La seconda ragione è che in ogni caso, anche a volere valorizzare, ai fini del rispetto dell’onere di contenuto-forma imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, il fugace accenno contenuto a p. 4, punto (5), del ricorso, resterebbe il fatto che il ricorrente, pur deducendo un errore per eccesso, da parte del Giudice di pace, nella stima delle spese di lite, non indica sotto quale aspetto e con riferimento a quali norme tale liquidazione sarebbe erronea.

Tale deficit assertivo impedisce a questa Corte di valutare la decisività del motivo di appello che si assume non esaminato da parte del Tribunale, il che a sua volta rende inammissibile il motivo di ricorso per cassazione.

4. Le spese.

4.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

4.2. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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