Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24511 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. II, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5257/2006 proposto da:

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso lo studio dell’avvocato PENTELLA

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO LUIGI;

– ricorrente –

contro

M.M., MA.OT.CA., M.

G.;

– intimati –

sul ricorso 9356/2006 proposto da:

MA.OT.CA. C.F. (OMISSIS), M.

G. C.F. (OMISSIS), M.M. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAFFEI ALBERTI

ALBERTO, AUDINO ANDREA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso lo studio dell’avvocato PENTELLA

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO LUIGI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 488/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Orlando Guido difensore dei controricorrenti

incidentali che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 7 aprile 2003, M.M. conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Bologna, Ma.

O.C., M.M. e M.G., proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara pronunciata in data 2/9 agosto 2002 con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda che M.M. aveva proposto al fine di accertare la natura di atto di donazione dell’usufrutto successivo costituito dal de cuius m.g. a favore della moglie Ma.Ot.Ca. e per ordinare a quest’ultima di portare in collazione ai coeredi il valore dell’usufrutto ricevuto in donazione, onde procedere in divisione del bene oggetto in donazione. M. M. lamentava che erroneamente il primo giudice aveva considerato inammissibile la domanda, sul convincimento che la collazione non poteva chiedersi in via autonoma indipendentemente dal giudizio di divisine ereditaria per altro già pendente tra le stesse parti davanti al Tribunale di Ferrara.

Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed in subordine deducevano che nel rogito del 20 ottobre 1997 non era stata disposta alcuna liberalità a favore di Ma.Ot.Ca..

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 488 del 2006, rigettava l’appello. A sostegno di questa decisione, la Corte bolognese, osservava: a) che la costituzione del diritto di usufrutto, di cui si dice, non configurava una donazione indiretta in quanto non era caratterizzata dal fine di liberalità. b) Le risultanze probatorie acquisite, il contenuto dei documenti prodotti dalla parte appellata, inducono a ritenere che l’usufrutto, di cui si dice, intendeva compensare il sacrificio patrimoniale sostento dalla Ma. nell’ambito della definizione transattiva di una complessa vicenda giudiziaria.

La cassazione della sentenza, n. 488 del 2006 della Corte di Appello di Bologna, è stata chiesta da M.M. con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Ma.Ot.

C., M.M. e M.G., hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad un motivo, entrambi, illustrati con memoria. M.M. ha resistito al ricorso incidentale con controricorso, anche questo illustrato con la stessa memoria di cui si è detto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti perchè proposti, entrambi, contro la stessa decisione.

A. – Ricorso principale.

1. – Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente lamenta – come da rubrica – violazione o falsa applicazione degli artt. 769, 737, 1965 e 1967 c.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove ha escluso che la costituzione di usufrutto a favore della signora Ma.Ot.Ca.

costituisse donazione indiretta ritenendo, invece, che l’atto di costituzione di usufrutto fosse diretto a compensare il sacrificio economico sopportato dalla Ma. nell’ambito della definizione transattiva di una complessa vicenda che ha coinvolto tutte le parti in causa. Epperò, specifica il ricorrente, La Corte di merito, non ha considerato che gli accordi transattivi non contemplavano concessioni reciproche tra la Ma. e il di lei marito. La posizione dei coniugi M., Ma. era la medesima dovendosi essi essere considerati quale unica parte in senso sostanziale nella transazione conclusa con la società istituti Polesiani per la cura e la tutela mentale e con il figlio M.. La stessa rinunzia alla prelazione nell’acquisto delle quote della Ma. non può considerarsi quale “concessione” fatta in favore del marito (quale cedente le quote) ma piuttosto in favore del figlio M., la stessa garanzia fideiussoria va considerata quale concessione in favore del creditore dell’obbligazione e cioè gli Istituti Polesiani. Se poi, specifica il ricorrente, l’assetto degli interessi risultante dalle transazioni stipulate tra le parti era quello di attribuire agli Istituti Polesiani la nuda proprietà dell’immobile in (OMISSIS), se per giungere a tale scopo era stata prevista la riserva di usufrutto in capo a i chi al momento era ritenuto proprietario, se tale riserva poteva sussistere solo nei confronti di chi poteva dirsi effettivamente proprietario dell’edificio de quo allora la riserva di usufrutto successiva a favore della Ma. non può che rappresentare un atto di liberalità autonomo. E, comunque, che all’interno dei rapporti transattivi non vi sarebbe possibilità di giustificare la costituzione di usufrutto successivo a vantaggio della Ma. è dovuto ai fatto che la stessa parte convenuta in un primo momento deduceva l’esistenza di concessioni nei confronti del figlio e, solo, successivamente deduceva che le concessioni fossero state effettuate nei confronti del di lei marito.

1.1. – La censura è infondata e non può essere accolta perchè la Corte bolognese ha identificato la causa dell’atto di costituzione di usufrutto di cui si dice, applicando correttamente i canoni ermeneutici in tema di interpretazione degli atti giuridici e dando rilievo al collegamento esistente tra l’atto di costituzione dell’usufrutto e l’accordo transattivo intervenuto (o gli accordi transattivi intervenuti) tra tutte le parti in causa ed, ad un tempo, ha indicato in modo adeguato, sufficiente e logico, le ragioni di fatto e di diritto che ha posto a fondamento della sua decisione.

1.2. – A ben vedere, l’atto di trasferimento della nuda proprietà dell’immobile oggetto di causa e l’atto di costituzione dell’usufrutto di cui si dice (nell’ipotesi compreso nell’atto di trasferimento) non possono essere considerati separatamente all’atto transattivo dell’1 agosto 1997, intervenuto tra le parti in causa, perchè entrambi quegli atti erano previsti, a vario titolo, dall’atto transattivo, laddove si prevedeva: a) l’obbligo da parte dei coniugi M.- Ma. di trasferire la nuda proprietà del bene immobile in questione, alla società Istituti Polesiani per la cura e la tutela mentale srl.. b) la riserva di usufrutto congiunto a favore di entrambi i promittenti alienanti M. e Ma..

1.2.a). – L’ipotesi in esame, identifica, dunque,, una specifica ipotesi di collegamento negoziale perchè essa è caratterizzata da una pluralità di fattispecie, ma, dall’assolvimento di una finalità economicamente unitaria. L’operazione economica che le parti hanno inteso realizzare è stata perseguita attraverso negozi giuridici, (quelli in esame: gli accordi transattivi l’atto di trasferimento della nuda proprietà e l’atto di costituzione di usufrutto, che nell’ipotesi è contenuto nell’atto di trasferimento) strutturalmente autonomi, ma, necessariamente collegati.. Nell’ipotesi in esame, per altro, il collegamento negoziale di cui si dice non è solo deducibile in via interpretativa ma è esso stesso indicato dalle parti proprio perchè con l’atto transattivo le parti avevano indicato il contratto di trasferimento della nuda proprietà, la riserva di usufrutto a vantaggio di entrambi i coniugi Ma. e M. e non del solo M..

1.2.b). – Pertanto, posto che l’atto di trasferimento della nuda proprietà e la costituzione di usufrutto a vantaggio della Ma. sono collegati all’accordo transattivo, l’individuazione della causa negoziale di entrambi gli atti già indicati, non può prescinder da una considerazione diretta dell’atto con il quale sono funzionalmente collegati. Nelle ipotesi di collegamento negoziale i singoli negozi seppur strutturalmente autonomi, tuttavia, perseguono oltre allo scopo proprio, anche uno scopo pratico ulteriore che completa la specifica rilevanza dell’atto. Lo scopo ulteriore di cui si dice, in buona sostanza, rappresenta la causa “concreta” dell’atto collegato.

1.2.c). – Nell’ipotesi di specie, dunque, la rilevanza causale dell’atto di costituzione dell’usufrutto a vantaggio della Ma. deve necessariamente tener conto degli accordi transattivi. E l’accordo transattivo evidenzia che la Ma., a) ha prestato garanzia personale nei confronti del marito per il pagamento delle rate di mutuo gravante sull’immobile denominato (OMISSIS), andata a beneficio della società “Istituti Polesiani”; b) ha rinunciato quale socia degli Istituti Polesiani al diritto di prelazione sull’acquisto delle quote della società cedute da m.g. a M.M.; c) ha ceduto senza alcun corrispettivo i propri crediti per i compensi di amministratore di tale società. A fronte del sacrificio patrimoniale la Ma., otteneva la costituzione di usufrutto sull’immobile di cui si dice. La costituzione dell’usufrutto, pertanto, non può integrare gli estremi di un atto di liberalità perchè da esso estraneo l’animus donandi, ma rappresenta per se stesso il vantaggio transattivo che la Ma. ha ottenuto a fronte dei sacrifici patrimoniali di cui si è detto e, così come riportati dall’atto transattivo.

1.2.d). – A sua volta, l’accordo transattivo – come, pure, ha evidenziato la Corte di merito – contrariamente a quanto ritiene il ricorrente – chiarisce che il sacrificio patrimoniale della Ma. è tornato utile al M., parte dello stesso accordo transattivo oggetto di causa, se non altro perchè, a prescindere da ogni e qualsiasi altra considerazione, senza quel sacrificio patrimoniale il M. avrebbe potuto non raggiungere l’accordo transattivo.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta come da rubrica- violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte avrebbe omesso di attribuire rilevanza alle modalità con cui il notaio avrebbe provveduto alla trascrizione dell’atto del 20 ottobre 1997 effettuata mediante due note di trascrizione, una relativa all’atto di compravendita della nuda proprietà dell’immobile (OMISSIS) e l’altra relativa al diverso atto qualificato come donazione accettata, avente ad oggetto l’usufrutto costituito a favore della signora Ma..

2.1. – La censura non coglie nel segno perchè la qualificazione di donazione indiretta attribuita all’atto di costituzione dell’usufrutto, dal notaio rogante non è, per se stessa, indicativa della comune intenzione delle parti, cioè dell’assetto degli interessi che sono sottesi all’atto posto in essere, proprio perchè è rivolta a soddisfare esigenze di carattere formale e a perseguire finalità di natura fiscale, diverse, pertanto, da quelle esigenze sottese alla identificazione della reale finalità che le parti hanno inteso perseguire con la stipulazione posta in essere.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta – come da rubrica – violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte di Appello di Bologna, secondo il ricorrente, per non aver rilevato la novità delle eccezioni svolte dalla difesa dei resistenti nel corso del giudizio di secondo grado.

In particolare, secondo il ricorrente, mentre nel corso del giudizio di primo grado le controparti avevano sostenuto che il de cuius avrebbe disposto la riserva di usufrutto successivo in forza della “transazione con la quale M. e Ma. avevano rinunziato ai propri diritti ed assunti obblighi in favore del figlio M.”, in grado di appello hanno, invece, dedotto l’avvenuta esecuzioni di e concessioni da parte della convenuta in favore, non del figlio M., ma del marito deducendo che al Ma. a fronte della costituzione di usufrutto in suo favore “rinunciò in favore del marito, ai propri diritti aventi elevatissimo contenuto patrimoniale ed assunse onerose obbligazioni”.

3.1.= Anche questa censura non è fondata e non può essere accolta, perchè – come ha adeguatamente e sufficientemente chiarito, la Corte bolognese gli “appellati” avevano mantenuto la stessa linea difensiva sin dalla loro costituzione nel giudizio di primo grado.

Tuttavia, nell’ipotesi in esame, le circostanze indicate dall’attuale ricorrente più che rappresentare una nuova linea difensiva degli appellati o, altrettante eccezioni nuove, in fase di appello, rappresentano, piuttosto, elementi indicativi e/o esplicativi) delle ragioni della stipulazione dell’atto con il quale M. aveva costituito l’usufrutto, oggetto di causa. In definitiva, le circostanze che l’attuale ricorrente indica come nuove eccezioni nella fase di appello rappresentano le ragioni che escludono di identificare la costituzione dell’usufrutto con una donazione indiretta. Ragioni, comunque, non nuove ma tutte compresenti nel, o desumibili dall’accordo transattivo, presente nel giudizio sia di primo grado che di appello. Insomma, quelle circostanze indicate dall’attuale ricorrente rappresentano – come ha chiarito la Corte bolognese, elementi di imprescindibile valutazione da parte del giudice in ordine all’accertamento sull’effettiva natura dell’atto.

B. – Ricorso incidentale 1. – Il ricorso incidentale, con il quale si denuncia – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 737 c.c. e ss., e dell’art. 713 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e insufficiente e/o carente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, resta assorbito nella pronuncia di rigetto del ricorso principale in quanto espressamente condizionato all’accoglimento di questo.

Alla stregua di quanto sopra esposto, devesi rigettare il ricorso principale e dichiarare assorbito quello incidentale. Il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come e nella misura in cui verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riuniti ricorsi; rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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