Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24510 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 30/11/2016), n.24510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29051/2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato DONATELLO GENOVESE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M., D.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE SALVATORE COSSA, che li rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei procuratori speciali e

legali rappresentanti Dott. C.P. e Dott.

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLETTA CIRILLI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

DA.MI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1015/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

5/03/2014, depositata il 22/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato DONATELLO GENOVESE, difensore della ricorrente, che

si riporta agli scritti e deposita n. 2 sentenze della terza sezione

civile;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SALVATORE COSSA, difensore dei

controricorrenti, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI per delega dell’Avvocato

NICOLETTA CIRILLI, difensore della controricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. F.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, D.G., in qualità di titolare della ditta F.A.N.T.O.N. corrente in (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta, avvenuta nel negozio del convenuto. Esponeva l’attrice che, scendendo la scala che collegava il soppalco dove erano esposti articoli da regalo e casalinghi, era inciampata su una invisibile sporgenza presente sulla pedata di un gradino ed era caduta su due flute di vetro posti alla base della scala e che nell’impatto uno di essi si era rotto procurandole gravi lesioni personali.

Si costituì in giudizio il convenuto contestando quanto dedotto dall’attrice e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Assicurazioni Generali S.p.a., nei cui confronti proponeva domanda di manleva.

Si costituì la chiamata in causa chiedendo il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del decesso del convenuto, si costituirono gli eredi di questi, D.M., A. e Mi..

Il Tribunale adito, con sentenza n. 2150/09, rigettò la domanda.

2. La F. propose gravame.

Si costituirono gli appellati chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la Generali Assicurazioni S.p.a. propose pure appello incidentale con riferimento alle spese di lite.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 22 aprile 2014, rigettò l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannò la F. alle spese di lite di primo grado in favore della società assicuratrice; confermò nel resto la sentenza impugnata e condannò l’appellante principale anche al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio di merito.

3. Avverso la sentenza d’appello F.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Hanno resistito, con separati controricorsi, Generali Italia S.p.a. (già Assicurazioni Generali S.p.a.) nonchè D.M. e A..

Da.Mi. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Con il primo motivo del ricorso, rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo vigente ratione temporis: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dall’appellante, odierna ricorrente, e rilevabili d’ufficio dalla Corte, in quanto risultanti dagli atti”, la F. censura la sentenza impugnata: 1) per aver la Corte di merito ritenuto non provato il nesso di causalità tra la caduta e la presenza dell’asserita sporgenza sulla pedata del gradino, rilevando che l’unico testimone oculare del fatto, coniuge della ricorrente, non aveva visto le modalità con cui (era) avvenuta la caduta e si era limitato a dichiarare di aver visto cadere la moglie e di aver notato dopo il fatto la sporgenza sul gradino costituita dalla parte metallica rispetto alla moquette, e 2) per aver la medesima Corte affermato che tali dichiarazioni “non sono sufficienti ad integrare la prova che la caduta sia stata proprio cagionata dalla presenza di tale sporgenza, che, comunque, come si evince dalle foto dimesse, non appare in alcun modo insidiosa e tale da costituire fonte di pericolo per chi sale la scala”.

Lamenta la ricorrente la carenza e l’illogicità della motivazione in rapporto alle risultanze processuali; deduce che la Corte di merito avrebbe trascurato di esaminare attentamente le risultanze processuali concludendo che la scala in questione non sarebbe “tale da costituire fonte di pericolo per chi sale”, laddove la caduta si è verificata in fase di discesa della scala, sicchè la valutazione della Corte si sarebbe orientata su un fatto completamente estraneo alla vicenda; inoltre sostiene la ricorrente che i Giudici del secondo grado non avrebbero valutato l’imprudente collocazione dei due flute ornamentali di vetro ai piedi della scala e che, qualora i predetti avessero considerato tali elementi, la decisione sarebbe stata del tutto diversa.

6. Con il secondo motivo, rubricato come il primo, la ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia considerato che al momento del sinistro sussistevano tre elementi che rendevano i luoghi privi dei necessari requisiti di sicurezza secondo le regole dettate dalla prudenza e dalla normativa vigente: 1) l’assenza di corrimano sul lato destro per chi scende lungo la scalinata; 2) la conformazione dei gradini della scala, costituiti da un rettangolo di moquette delimitata da un telaio di ferro; 3) la presenza di oggetti ornamentali in vetro posti sul lato destro della scala nel senso di chi scende, aventi la forma di due enormi flute (bicchieri a calice alti e stretti), il che non poteva non far propendere per la pericolosità della scala in questione. Alla luce di tali elementi assume la F. che sarebbe “del tutto illogica ed immotivata la conclusione della Corte territoriale secondo cui la ricorrente non avrebbe provato l’esistenza del rapporto di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, atteso che il convenuto non aveva fornito la prova liberatoria dell’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè, un fattore esterno che presentasse i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’assoluta eccezionalità”.

7. I motivi proposti, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente.

8. Come è noto, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (“decreto sviluppo”), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto, con l’art. 54, una duplice modifica alla disciplina del ricorso per cassazione e al catalogo dei motivi dell’impugnazione di legittimità.

La prima consiste in una nuova versione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in base alla quale una sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La seconda consiste nell’esclusione della possibilità di ricorrere ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in caso di “sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado” (nell’uso corrente, cd. “doppia conforme”).

Le Sezioni Unite della Corte, con le sentenze nn. 8054 e 8053 del 7/04/2014 hanno già rilevato, in motivazione, “la non felice collocazione topografica”, tra le norme preposte alla regolamentazione dell’appello, della disposizione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., volta a regolamentare non il giudizio di appello, bensì le condizioni (e i limiti) di ricorribilità per cassazione avverso una sentenza d’appello, “che avrebbe avuto forse maggior senso prevedere come comma aggiuntivo all’art. 360 c.p.c.”.

Con l’inserimento, nel codice di rito, dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, il catalogo dei vizi deducibili con il ricorso per cassazione è stato ridotto, per le sentenze d’appello che confermino la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata (“doppia conforme”), ai soli motivi previsti dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, con esclusione, quindi, del motivo previsto al n. 5 (“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”).

Va, peraltro, aggiunto, come già affermato da questa Corte, che “la soppressione del controllo di legittimità in caso di c.d. doppia conforme su questioni di fatto, risulta funzionale all’obiettivo dell’accelerazione dei tempi di definizione della controversia, immutate restando le garanzie costituzionali di base del diritto di azione”; “tale ratio è del tutto condivisibile e conforme al principio costituzionale di effettività della tutela del diritto mediante l’azione in giudizio, in quanto, conclamato essendo il carattere limitato delle risorse destinabili dall’ordinamento alla domanda di giustizia, sovente esasperata nell’attuale contesto storico, quella stessa effettività è garantita soltanto mercè l’oculata e razionale gestione di quelle risorse e la loro attivazione con adeguato coinvolgimento dell’interessato” (Cass., ord., 11/12/2014, n. 26097).

Inoltre va sottolineato che solo il ricorso per cassazione per violazione di legge è assistito da garanzia costituzionale (art. 111 Cost.).

Deve poi precisarsi che le predette due novelle al codice di rito, pur introdotte dalla medesima fonte normativa, si differenziano quanto al discrimine temporale per l’efficacia della modifica legislativa e dei limiti alla ricorribilità in cassazione.

L’entrata in vigore della nuova versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è disciplinata dalla citata L. n. 134 del 2012, art. 54, comma 3, che così stabilisce: “la disposizione di cui al comma 1, lett. b) (quella che ha modificato il n. 5 dell’art. 360) si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e, quindi, alle sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012.

L’esclusione dell’impugnazione, per il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, della sentenza “doppia conforme” è disciplinata, invece, dell’art. 54 cit., comma 2, a mente del quale la predetta modifica si applica “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Ne consegue che il discrimine temporale è sempre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto n. 134 (11 settembre 2012) ma diverso è l’atto processuale da prendere in considerazione ai fini della verifica del regime impugnatorio applicabile ratione temporis.

Per l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ciò che rileva è la pubblicazione della sentenza impugnata; per l’esclusione della ricorribilità ex art. 360 c.p.c., n. 5, ciò che rileva è, invece, la data del deposito del ricorso, per i giudizi di gravame introdotti con ricorso, ovvero la data di richiesta della notificazione della citazione in appello, per il gravame introdotto con citazione (Cass., sez. un, 7/04/2014, nn. 8054 e 8053; Cass., sez. un., 22/05/2014, n. 11309; Cass. 22/12/2014, n. 27181, Cass. 10/03/2014, n. 5528; Cass., ord., 20/01/2015, n. 902).

8.1. Essendo stato l’atto di appello spedito per la notifica in data 19 gennaio 2010, non è applicabile, ratione temporis, l’art. 348-ter c.p.c., u.c., al ricorso in esame e, pertanto, vanno disattese le eccezioni sollevate al riguardo da D.M. e A..

8.2. Sono, invece, fondate le eccezioni – proposte da tutti i controricorrenti – di inammissibilità delle censure sollevate ai seni dell’art. 360 c.p.c., n. 5; essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 22 aprile 2014, nella specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” – nella specie all’esame non sussistente – e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie con le doglianze motivazionali, così come formulate nell’illustrazione dei motivi all’esame, la ricorrente, lungi dal proporre doglianze nel rispetto del paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ripropone inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione inapplicabile ratione temporis.

9. Risultano inammissibili pure le censure veicolate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservandosi al riguardo che la ricorrente, con evidente difetto di autosufficienza e in violazione dei principi affermati più volte dalla giurisprudenza di legittimità, neppure ha indicato quando sono state prodotte le foto cui si fa riferimento in entrambi i motivi all’esame e dove esse siano rinvenibili in questa sede (Cass., sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161) nè ha precisato se e in quali termini abbia riproposto tempestivamente all’esame della Corte di merito la questione relativa al preteso difetto di sicurezza dei luoghi del sinistro cui si fa riferimento nel secondo motivo, evidenziandosi che nel predetto mezzo la stessa ricorrente rappresenta di aver indicato tali elementi solo nella comparsa conclusionale di secondo grado. (v. ricorso p. 9).

9.2. Nè peraltro la ricorrente ha precisato in che modo le affermazioni in diritto di cui alla sentenza impugnata siano in contrasto con la norma di cui all’art. 2051 c.c., essendosi la ricorrente limitata a sostenere che la decisione della Corte di appello sarebbe stata diversa se avesse diversamente valutato le risultanze istruttorie.

9.3. Per completezza va aggiunto che la Corte di merito, nel rigettare l’appello proposto dalla F., ritenendo motivatamente non sussistente la prova del nesso di causalità tra la caduta e la presenza della asserita sporgenza sulla pedata del gradino e valutando comunque tale sporgenza in nessun modo insidiosa e tale da costituire fonte di pericolo per chi sale la scala (quest’ultimo da intendersi, evidentemente, in generale l’utente della scala), ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 5/02/2013, n. 2660; Cass. 13/03/2013, n. 6306; Cass., ord., 20/10/2015, n. 21212)”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha depositato memoria.

2. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione e di farne proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente, evidenziandosi peraltro che nella specie vengono in rilievo in sostanza questioni in fatto rimesse alla valutazione del Giudice del merito.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Tenuto conto della particolarità della vicenda e alla luce dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile, ratione temporis, al caso di specie, trattandosi di giudizio iniziato nel 2003, le spese del presente giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA