Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2451 del 31/01/2018

Civile Sent. Sez. L Num. 2451 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 15489-2015 proposto da:
AA
– ricorrente contro

2017
3805

BANCO DI DESIO E DELLA BRIENZA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo
studio

dell’avvocato

MASSIMO

LOTTI,

che

la

Data pubblicazione: 31/01/2018

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 732/2014 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per inammissibilità in subordine rigetto;
udito l’Avvocato ACHILLE BORRELLI per delega verbale
Avvocato MASSIMO LOTTI.

di BOLOGNA, depositata il 17/06/2014 R.G.N. 350/2012;

RG 15489/15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

AA adiva il Tribunale di Parma per sentir dichiarare la invalidità
del contratto di inserimento, per la nullità del termine appostovi, con
conseguente accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a far
tempo dal 20.5.08 e per ottenere, previa declaratoria di illegittimità,
nullità e/ o inefficacia del licenziamento disciplinare intimatogli dal

risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Si costituiva la Banca contestando le avverse pretese.
Con sentenza n.1\12 il Tribunale rigettava il ricorso.
Proponeva appello il AA; resisteva il Banco.
Con sentenza n. 732\14, depositata il 17.6.14, la Corte d’appello di
Bologna, dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dal AA
in ordine alla memoria difensiva presentata dal Banco a seguito di
riassunzione del giudizio (dopo il rigetto dell’istanza di ricusazione del
Presidente del Collegio presentata dal AA), rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza il AA proponeva ricorso per revocazione ex art.
395 comma 4 c.p.c., che veniva respinta dalla corte bolognese con
sentenza n. 1368\14 del 7-22.10.14, contro la quale il AA ricorreva
per cassazione, ricorso dichiarato inammissibile da questa Corte con
sentenza n. 7789\17.
Per la cassazione della prima sentenza d’appello propone ora ricorso il
AA, cui resiste con controricorso la Banca. Entrambe le parti hanno
depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del presente
ricorso, essendo stato notificato alla controparte in data 13.6.2015,
mentre la sentenza della Corte d’appello qui impugnata è stata
pubblicata il 17.6.2014, ed applicandosi nella specie il termine cd.
lungo per impugnare, di cui all’art. 327 c.p.c., pari a sei mesi in base
all’art. 46, comma 17, della L. n. 69\2009, applicabile ai giudizi
instaurati a partire dal 4.7.09. Nella specie il ricorso ex art. 414 c.p.c.,
3

Banco di Desio e della Brianza il 14.11.08, la tutela cd. reale ed il

RG 15489/15

originario della lite, è stato depositato, come risulta dalla sentenza oggi
impugnata in data 29.7.09, conseguendone l’inammissibilità del
presente ricorso per cassazione ed il passaggio in giudicato della
sentenza n.732\14 della Corte d’appello di Bologna.
Deve peraltro rimarcarsi che il presente ricorso, senza alcuna
indicazione dei vizi denunciati ex art. 360 c.p.c. e senza alcuna
indicazione delle norme di diritto in tesi violate, lamenta una serie di

circostanze di fatto e generiche e per nulla chiarite considerazioni
giuridiche, contenuti nella sentenza impugnata, non consentendo così a
questa Corte di individuare le norme e i principi di diritto di cui si
denunci la violazione, ed in sostanza la delimitazione dell’oggetto del
giudizio di legittimità, giudizio a critica vincolata contraddistinto dalla
limitazione dei motivi di ricorso e dalla specificità delle censure
sottoposte all’esame della Corte di legittimità (Cass. n. 4233 del
16/03/2012, Cass. n. 25044 del 07/11/2013, Cass. n. 23789\2015).
Ed invero, pur considerando che in tema di ricorso per cassazione,
l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del
motivo non determina “ex se” l’inammissibilità dell’atto, ciò vale
esclusivamente qualora la Corte possa agevolmente procedere alla
corretta qualificazione giuridica del (o dei) vizi\o denunciato\i sulla
base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a
fondamento della censura (Cass. 3.8.2012 n.14026), nella specie
inidonee allo scopo.
Il ricorso per cassazione, in sostanza, avendo ad oggetto censure
espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma,
cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in
maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di
impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la
necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione
numerica di una delle predette ipotesi (Cass. sez. un. 24.7.2013 n.
17931).
Come poi osservato da Cass. n. 16254\2012 e Cass. n.2527\2015, il
ricorso per cassazione col quale si lamenta l’erronea od omessa
valutazione, da parte del giudice di merito, di atti e documenti, è
4

errori, non meglio specificati e viziati da continue commistioni tra

RG 15489/15

inammissibile sia quando si limita a richiamarli senza trascriverne i
passi salienti; sia quando, all’opposto, il ricorrente trascriva
pedissequamente e per intero nel ricorso atti e documenti,
demandando in sostanza alla Corte un giudizio di fatto circa la loro
interpretazione e l’idoneità a sorreggere l’impugnazione (sul punto cfr.
altresì Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida
in (.200,00 per esborsi, (.3.500,00 per compensi professionali, oltre
spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L.
24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da

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