Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2451 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23303/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BRACCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 335/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 28/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 335/40/10 dep. 28.6.2010, emessa su ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2000 al 2004 dallo Studio associato Ferdinando, Regina e Alessandro Bracciale. La CTR, precisato che per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003 la CTR del Lazio, con sentenza n. 13/40/08 dep. il 31.3.2008, ha accolto l’appello dei contribuenti proposto contro la sentenza della CTP di Latina in ordine allo stesso rimborso Irap per le indicate annualità, delimitato il contenzioso al solo anno 2004, ha accolto l’appello dei contribuenti “per ovvie ragioni volte ad evitare contraddittorietà tra giudicati”.

Lo Studio legale associato Bracciale non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col secondo motivo del ricorso, esaminato prioritariamente per ragioni logiche, l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 2697 c.c.), per avere la CTR erroneamente escluso la ricorrenza del presupposto impositivo dell’Irap in relazione a studio associato, di per sè soggetto imponibile ai fini Irap.

2. Le S.U. di questa Corte (n. 7371 del 14/04/2016), hanno affermato che “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Nella esposta prospettiva l’unica prova contraria rilevante rimane non già l’assenza di un apparato organizzativo (in realtà sempre implicito nella struttura associativa dello studio) ma proprio l’assenza di una associazione. Prova che nella specie non risulta nemmeno ipotizzata, essendo anzi in radice contraddetta dalla stessa imputazione del ricorso e del debito d’imposta all’ente collettivo in cui si identifica per l’appunto lo studio associato (v. Cass. n. 27300 del 2016).

3. L’accoglimento del superiore motivo determina l’assorbimento dei restanti: del primo motivo del ricorso col quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 2909 c.c.; art. 324 c.p.c.), non essendo passata in giudicato la sentenza posta a base della impugnata decisione, e dovendo la Commissione esaminare il presupposto della autonoma organizzazione per ogni e diversa annualità; del terzo motivo col quale si deduce insufficiente motivazione, mancando del tutto la descrizione del processo cognitivo seguito dalla CTR per giungere alla decisione.

4. In conclusione va accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo dello studio associato Bracciale.

5. Trattandosi di soluzione interpretativa consolidatasi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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