Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2451 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido re – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24666/2019 R.G. proposto da:

C.M.L., da sè medesima rappresentata e difesa, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI SOAVE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia depositato il 17

giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che, con decreto del 14 febbraio 2019, il Tribunale di Verona rigettò l’impugnazione proposta da C.M.L. avverso il rifiuto opposto dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di Soave alla ricezione delle dichiarazioni presentate il 14 settembre 2018, aventi ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con B.D., ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 12, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;

che il reclamo proposto dalla C. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Venezia con decreto del 17 giugno 2019, in quanto proposto dalla parte personalmente, senza l’assistenza di un difensore;

che avverso il predetto decreto la C. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 13 e 24 Cost., degli artt. 75 e 99c.p.c., dell’art. 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, censurando il decreto impugnato per aver dichiarato inammissibile il reclamo, senza considerare che, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., interpretato in conformità dei principi costituzionali e comunitari, l’assistenza di un difensore munito di procura è necessaria soltanto in mancanza del requisito prescritto dall’art. 75 c.p.c., consistente nel libero esercizio dei diritti fatti valere;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, osservando che, nel dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’esenzione da qualsiasi spesa o imposta prevista per i procedimenti di divorzio;

che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 132 del 2014, art. 12, sostenendo che, nel ritenere legittimo il rifiuto dell’Ufficiale di stato civile, in considerazione del patto di trasferimento patrimoniale contenuto nell’accordo, il Tribunale ha travisato la portata di quest’ultimo e della Circolare del Ministero dell’interno 24 aprile 2015, n. 6, la quale circoscrive il divieto previsto dall’art. 12 citato ai patti traslativi di diritti reali;

che il ricorso è inammissibile, in quanto non sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale, ma dalla parte personalmente, e non notificato alla controparte;

che infatti, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., comma 3, e art. 365 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, dinanzi alla Corte di cassazione la parte non può stare in giudizio personalmente, ma solo col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33, il quale dev’essere munito di procura speciale;

che l’obbligo di avvalersi di un difensore qualificato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione non si pone in alcun modo in contrasto con le norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa, ben potendo la legge ordinaria subordinare a modalità particolari l’esercizio di quel diritto, alla sola condizione che non ne sia resa impossibile o estremamente difficile l’esplicazione (cfr. Corte Cost., sent. n. 47 del 1971), e non apparendo d’altronde irragionevole, nell’ottica di una tutela effettiva, rapportare alla fruizione della giurisdizione della Corte suprema la più elevata competenza professionale da parte del difensore, più volte riconosciuta come elemento connotante la qualità di cassazionista (cfr. Cass., Sez. VI, 6/03/2019, n. 6445; Cass., Sez. lav., 21/03/1991, n. 3051);

che, come già precisato da questa Corte, l’art. 82 c.p.c., comma 3, e art. 365 c.p.c. non possono ritenersi neppure in contrasto con la CEDU, art. 6, comma 3, lett. c) o con l’art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, i quali, nel riconoscere alla parte il diritto di difendersi personalmente, si riferiscono al processo penale, e non spiegano pertanto alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile (cfr. Cass., Sez. VI, 11/12/2014, n. 26133; Cass., Sez. II, 27/12/ 2012, n. 23925; Cass., Sez. I, 3/10/1988, n. 5335);

che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione comporta a sua volta la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, trattandosi di una situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (cfr. Cass., Sez. III, 15/10/2015, n. 20893; Cass., Sez. VI, 16/02/2012, n. 2267; 8/06/2011, n. 12509);

che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato;

che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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