Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2451 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2451 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
SORRENTINO Rachele, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Angelo Francesco
N’acri e Francescantonio Borello, elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Vigna Fabbri,
n. 29;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 04/02/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia depositato
in data 3 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Angelo Francesco Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto in
data 3 settembre 2012, ha accolto in parte la domanda di equa
riparazione proposta da Rachele Sorrentino, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un
procedimento penale celebrato dinanzi al Tribunale di Roma nel
quale ella si era costituita parte civile, e ha condannato il
Ministero della giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 2.250 a titolo di danno non patrimoniale, oltre che delle spese del procedimento;
che la Corte territoriale ha quantificato in tre anni il
periodo di irragionevole durata e ha applicato, per il calcolo
dell’indennizzo, lo standard di euro 750 per ogni anno di ritardo;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
Sorrentino ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 febbraio 2013, sulla base di due motivi;

2

Giusti;

che l’intimato Ministero della giustizia ha resistito con
controricorso;
che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.

motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che il primo motivo con cui ci si duole
dell’insufficienza del quantum liquidato a titolo di equa riparazione – è fondato, nei termini di seguito precisati;
che, infatti, la Corte d’appello ha applicato lo

standard

minimo di euro 750 per anno di ritardo, senza considerare la
natura degli interessi coinvolti né il valore e la rilevanza
della causa: poiché nella specie il processo aveva ad oggetto
un’imputazione per truffa ai danni della Sorrentino, realizzata mediante raggiri che a seguito di diversi esborsi economici
erano culminati nel pagamento di euro 25.000, ed il ritardo
nella definizione del processo ha determinato la prescrizione
del reato, il giudice avrebbe dovuto riconoscere un indennizzo
superiore, pari ad euro 1.000 per anno di ritardo;
che il secondo motivo – il quale lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale subito dalla istante – è infondato, perché la Corte territoriale, nel rigettare la relativa domanda, si è correttamente attenuta al principio secondo
cui il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del proces-

3

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una

so, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, è soltanto
quello che costituisce conseguenza immediata e diretta del
fatto causativo, in quanto sia collegabile al superamento del
termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole

che, infatti, detto danno non può coincidere con quello già
subito dalla parte per effetto di condotte antecedenti
all’instaurazione del giudizio, né nel caso di specie sono
stati addotti – come correttamente osserva la difesa erariale
– elementi idonei a dimostrare che la durata protratta del
processo penale abbia prodotto altre lesioni della sfera patrimoniale dell’interessata;
che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al
quantum del danno non patrimoniale;
che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del
Ministero della giustizia al pagamento della somma di euro
3.000 a titolo di danno non patrimoniale, con interessi legali
dalla domanda al saldo;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, vanno poste a carico del Ministero per la metà,
sussistendo giustificati motivi per la compensazione della restante parte, essendo il ricorso accolto soltanto in parte;

– 4 –

ritardo della definizione del processo presupposto;

che anche le spese del giudizio di cassazione devono essere
distratte in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI MOTIVI

gettato il secondo;

in parte, il primo motivo ricorso, ri-

cassa il decreto impugnato limitatamente

alla censura accolta e,

decidendo nel merito,

condanna il Mi-

nistero della giustizia al pagamento, in favore di Rachele
Sorrentino, della somma di euro 3.000 a titolo di equa riparazione, con interessi legali dalla domanda al saldo; ferma la
regolamentazione delle spese contenuta nel decreto della Corte
d’appello,

condanna il Ministero al rimborso, altresì, di metà

delle spese processuali sostenute dalla ricorrente nel giudizio di cassazione,

liquidate,

nell’intero, in euro 556,25, di

cui euro 506,25 per compensi, oltre agli accessori di legge,
previa compensazione della restante parte, con distrazione in
favore degli Avv. Francescantonio Borello e Angelo Francesco
N’acri, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 gennaio
2014.

La Corte accoglie,

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