Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24509 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2786/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SCOTTI VASCO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 03/12/2C10;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/201e dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Scotti Vasco S.r.l. (oggi Scotti S.p.A.) impugnava gli avvisi di accertamento relativi a IVA 2002-2003;

– l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 95/5/2010 del 3 dicembre 2010 emessa dalla C.T.R. di Firenze, che – confermando la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente – rigettava l’appello della medesima Agenzia;

– con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., il controricorrente Scotti Vasco S.r.l. (oggi Scotti S.p.A.) ha invocato l’applicazione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

– con la propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente Agenzia ha dato atto della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia e del pagamento della somma prevista per il perfezionamento della definizione e, conseguentemente, ha domandato la pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. dalla documentazione allegata alla memoria della contribuente si evince la sussistenza dei presupposti normativi per la “definizione agevolata” (pendenza, al momento dell’entrata in vigore della disposizione, di una controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in grado di cassazione; qualità di parte dell’Agenzia delle Entrate; pagamento degli importi dovuti o della prima rata);

2. ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, quando il contribuente presenta apposita e documentata richiesta, il processo resta sospeso sino al 31 dicembre 2018;

3. tuttavia, nella fattispecie in esame, è la stessa ricorrente Agenzia delle Entrate che dà atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere conseguente al pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento di entrambe le definizioni;

4. conseguentemente, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8980 del 11/04/2018: “Nel caso in cui la definizione della controversia con un accordo convenzionale tra le parti si verifichi nel corso di un giudizio di cassazione, la Corte deve deciderlo con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso”);

5. in ordine alla pronunzia sulle spese derivanti dalla definizione ope legis della controversia tributaria, deve trovare applicazione il disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3 (“Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”), con conseguente compensazione integrale dei costi di lite.

PQM

La Corte:

dichiara la cessazione della materia del contendere;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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