Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24508 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24508 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 13086-2012 proposto da:
SAVAGNONE GIANCARLO SVCGCR63C22G273B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio
dell’avvocato CERQUETTI ROMANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GERACI SANTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
‘SERIT SICILIA SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 4943/2011 del GIUDICE DI PACE di
PALERMO del 12/11/2011, depositata il 18/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;

Data pubblicazione: 30/10/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

Ric. 2012 n. 13
-2-

M3 – ud.

10-2013

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza in data 10.11.2011 il Giudice di pace di Palermo ha revocato
il decreto ingiuntivo n. 395/2011 emesso ad istanza dell’avv. Giancarlo Savagnone
nei confronti della Serit Sicilia s.p.a. per il pagamento di competenze professionali,
condannando l’opposto ingiungente al pagamento delle spese processuali.

Savagnone formulando sette motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato
inammissibile.
4. Invero — trattandosi di impugnazione avverso sentenza del Giudice di pace
depositata il 18.11.2011 — il rimedio esperibile era l’appello e, in particolare,
trattandosi, per quanto emerge dalle allegazioni della parte ricorrente, di sentenza
emessa in causa di valore non superiore a € 1.100,00, l’appello a motivi limitati di
cui all’art. 339 co.3 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.Lgs. n.40 del 2006.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio — preso atto che in data 03.05.2013, antecedente alla comunicazione
dell’adunanza camerale, è stata depositata rinuncia agli atti del presente giudizio —
rileva che va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, a tanto non ostando
che il ricorso fosse inammissibile, secondo quanto prospettato nella riportata
relazione.
Deve in proposito ribadirsi che – secondo quanto già affermato da queste
Sezioni unite con ordinanza n. 19514 del 2008 – ove la parte che ha proposto
ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa
segue la declaratoria di estinzione anche qualora sussista una causa di
inammissibilità dell’impugnazione.

Rel. dott.

3

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Giancarlo

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Roma 10 ottobre 2013
IL PRESID TE

dott. Antom egreto

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