Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24508 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. II, 21/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5099/2006 proposto da:

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato TROIANI ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALLO GALILEO;

– ricorrente –

contro

A.C.I. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato AMBROSIO GIUSEPPE, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 820/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato AMBROSIO Giuseppe, difensore dei resistenti che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso condanna

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 12.5.2003 il Tribunale di Crotone, sez.. di Strangoli rigettava la richiesta di tutela possessoria avanzata da L.S. nei confronti di A.I.C. e M. C., per l’asserito sbarramento di una strada con rete metallica – circostanza contestata ex adverso -, condannando il ricorrente alle spese, sul presupposto della mancata prova dell’esercizio di fatto di facoltà corrispondenti ad una servitù di passaggio coattivo, donde la non necessità del merito possessorio.

Proponeva appello il L., resistevano le controparti e la Corte di appello di Catanzaro respingeva il gravame, con sentenza 820/05, osservando che la tutela possessoria trova il presupposto nell’esercizio delle facoltà contenute nel diritto ipotizzato e rettamente il primo giudice aveva ritenuto la mancata prova della situazione presupposta dalla tutela, ossia l’esercizio del possesso.

Dalle emergenze processuali doveva ritenersi che il L., alcuni mesi prima, avesse chiesto al Comune di (OMISSIS) l’autorizzazione a ripristinare la vecchia strada mulattiera, abbandonata da anni, e che, nell’opera di ripristino, avesse invaso il terreno nel godimento della A., donde il difetto di prova in ordine al corpus possessionis.

Ricorre L. con unico articolato motivo, resistono le controparti, che hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunziano violazione degli artt. 1140, 1141. 822, 824 e 1027 c.c., vizi di motivazione, violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., per mancata valutazione delle prove, dell’art. 100 c.p.c..

Le censure, assolutamente generiche, non riportando, in violazione del principio di autosufficienza le asserite prove non valutate (esposte nella premessa in fatto senza che se ne possa dedurre la decisività pretesa dal ricorrente), violano anche l’esigenza di specificità dell’impugnazione, con la lamentata violazione di una pluralità di norme di diritto sostanziale e procedurale con contestuale denunzi a di vizi di motivazione.

Rispetto all’affermazione della sentenza della mancanza di prova del possesso ci si limita a sostenere il contrario.

La tutela possessoria è accordata dall’ordinamento anche rispetto a situazioni di fatto, non richiedendosi un possesso uti dominus come nel caso dell’acquisto ad usucapionem.

Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene.

La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentorc nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che “feci sed iure feci”.

E’ sufficiente, in via generale, provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile con la conseguenza che, per l’esperimento dell’azione di reintegrazione, è tutelabile un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, Cass. 7 ottobre 1991 n. 10470).

Occorre (Cass. 28 aprile 2004 n.8137) che la pretesa rientri nello schema di un diritto di servitù o di altro diritto reale, posto che caratteristica tipica è la “realità”, e cioè l’inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso per cui ne va qualificata la natura in relazione al diritto esercitato.

L’assenza di prova della situazione possessoria tutelabile, sancita dai giudici di merito, cui si contrappone solo l’affermazione di violazioni di legge e di mancata valutazione delle prove testimoniali e documentali acquisite nella fase istruttoria, determina il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1900 di cui Euro 1700 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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