Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24508 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25652/2011 proposto da:

IDEA LINE SRL, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ALFREDO BARONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE, in persona del

Direttore ero tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

EQUITALIA LECCE SPA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIOVANNI GRECO (avviso postale ex art. 135);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 50/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata 21/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

lette le conclusioni scritte dl Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Idea Line S.r.l. a socio unico impugnava, innanzi alla C.T.P. di Lecce, la cartella di pagamento n. (OMISSIS), asseritamente mai notificata alla contribuente per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26;

– la C.T.P. di Lecce respingeva il ricorso con pronuncia successivamente confermata in appello dalla sentenza n. 50/24/11 del 21 febbraio 2011 della C.T.R. di Bari – Sez. di Lecce;

– avverso tale decisione la Idea Line ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

– resistono con distinti controricorsi l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Sud (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione);

– il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione;

– con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto il tentativo di notifica della cartella sarebbe stato eseguito dal messo notificatore dapprima presso il domicilio del legale rappresentante, in seguito presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese e, successivamente, ad altro indirizzo della società (“in via (OMISSIS)”) “senza precisare in alcun modo se il tentativo di notifica fosse stato effettuato in via (OMISSIS), sede della società” o in altra omonima via in (OMISSIS).

Col secondo e il terzo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, poichè “nella presunta relata di notifica non è dato conoscere la qualifica del soggetto che avrebbe notificato la cartella di pagamento” e perchè “nè Equitalia, nè Agenzia delle Entrate… hanno mai prodotto gli originali della relata di notifica, nè della cartolina di ritorno, nè… copia della cartella di pagamento o del ruolo esecutivo”.

Col quarto motivo, la Idea Line censura la motivazione della decisione impugnata perchè contraddittoria, in quanto – a fronte di diverse versioni offerte dalle controparti e “senza documentate prove” – il giudice d’appello avrebbe confermato l’avvenuta sanatoria della notifica mediante spedizione della stessa con raccomandata con ricevuta di ritorno e perchè “la sentenza qui opposta nulla dice in merito ai lamentati vizi di notifica proposti dalla ricorrente partendo da assunto probabilmente errato e non documentato”.

2. Il ricorso è inammissibile.

Nella sentenza d’appello si legge che la Idea Line aveva impugnato la decisione dei giudici di primo grado che “erroneamente hanno ritenuto valido l’iter procedurale seguito per la notifica” e, inoltre, poichè “la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata non risulta essere quella del legale rappresentante”.

La ratio decidendi della sentenza della C.T.R. si fonda, evidentemente, sulla fede privilegiata dell’avviso di ricevimento sottoscritto dall’agente postale la cui efficacia probatoria non è incisa dal mero disconoscimento della firma del destinatario in difetto di una querela di falso; poichè il documento, sottoscritto dal pubblico ufficiale notificante, attesta il ricevimento della raccomandata da parte del legale rappresentante della società, il gravame deve reputarsi infondato.

La menzionata ratio decidendi non risulta adeguatamente censurata dalla ricorrente che, col quarto motivo, si limita a dedurre, genericamente e inammissibilmente, un’erronea valutazione della documentazione in atti (peraltro, senza specificare a quali documenti sia rivolto il riferimento e senza riportarli, a dispetto del principio di autosufficienza).

Quanto ai vizi della notificazione la Idea Line sostiene che la C.T.R. abbia implicitamente ritenuto sanato il vizio della notificazione trascurando di considerare le irregolarità denunziate (e richiamate nei primi tre motivi).

In proposito si osserva che il ricorso non è autosufficiente: “Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 64213-01); al contrario, la Idea Line fa riferimento a relate di notifica che non risultano nè indicate in maniera precisa, nè trascritte o riportate nel testo dell’atto.

E’ comunque infondata la doglianza della ricorrente che vorrebbe ricondurre i lamentati vizi della notificazione alla categoria dell’inesistenza, posto che “in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla e, pertanto, successivamente sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso la residenza del socio accomandatario invece che presso la sede legale della società)” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550-01).

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 (in proposito, e con riguardo all’applicabilità dei parametri fissati dal previgente D.M. n. 55 del 2014, Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016, Rv. 641672-01).

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese di questo giudizio, che liquida, in Euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito, in favore di Agenzia delle Entrate e in Euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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