Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24508 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23050-2017 proposto da:

C.A., S.M., in proprio e nella qualità di

genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore C.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato EMIDDIO IERVOLINO;

– ricorrenti –

contro

LA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOC. COOP. A RL, in persona del

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2681/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSE 111.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 C.A. e S.M., dichiarando di agire sia in proprio, sia ex art. 320 c.c. quali genitori del minore C.L., convennero dinanzi al Giudice di pace di Nola la Direzione Didattica Statale I Circolo di Palma Campania e il Ministero della Pubblica Istruzione (rectius, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti da loro e dal proprio figlio C.L., in conseguenza della frattura da questi patita alla caviglia destra, allorchè, durante l’orario scolastico, venne spinto da un compagno e fatto cadere.

2. Mentre il Giudice di pace accolse la domanda, il Tribunale di Napoli, adito dalle amministrazioni soccombenti, con sentenza 6.3.2017 n. 2681:

-) dichiarò il difetto di legittimazione (sostanziale) della Direzione Didattica;

-) dichiarò improponibile la domanda nei confronti del Ministero, sul presupposto che identica domanda era già stata rigettata in altro e precedente giudizio, concluso da sentenza passata in giudicato.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.A. e S.M., sia in proprio che in rappresentanza del figlio minore C.L., con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, la sola Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.1., terzo chiamato in causa dai convenuti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. La notifica del ricorso al Ministero dell’Istruzione è nulla, in quanto effettuata presso l’avvocatura distrettuale, invece che all’Avvocatura Generale dello Stato (ex multis, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015, Rv. 633916 – 01).

Tuttavia poichè, per quanto si dirà, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato, è superfluo ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in virtù del principio di ragionevole durata del processo e di quello di economia dei giudizi.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo i ricorrenti deducono il vizio di omesso esame del fatto decisivo, che sarebbe costituito dal “mancato rilievo della cessazione della materia del contendere”.

Sostengono che l’assicuratore della scuola aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza di primo grado, e dichiarato per il tramite del proprio legale di non avere interesse a coltivare l’appello.

Tale circostanza era stata rappresentata al giudice d’appello con la comparsa conclusionale, corredata dalla corrispondenza scambiata tra le parti e dimostrativa di tale accordo.

Il giudice d’appello, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, e non già decidere la causa nel merito.

2.2. Il motivo è inammissibile, per due diverse ragioni.

In primo luogo è inammissibile perchè la circostanza che il giudice di merito, erroneamente, non si avveda della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, costituisce un error in procedendo da censurare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non certo l’omesso esame d’un fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, errore che può dirsi sussistente solo quando il giudice trascuri di esaminare uno o più elementi costitutivi della domanda o dell’eccezione, e non quando non inquadri correttamente sub specie iuris gli effetti processuali della condotta delle parti.

In secondo luogo, il motivo è inammissibile poichè il ricorso non trascrive, nè riassume, gli atti dai quali sarebbe emersa la volontà di desistenza delle controparti; nè, in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, indica dove si trovino tali atti, e con quale numero di affoliazione.

2.3. In ogni caso, si rileva ad abundantiam che la censura sarebbe comunque infondata nel merito, dal momento che la cessazione della materia del contendere potrebbe essere dichiarata solo a fronte di una espressa e inequivoca manifestazione di volontà di tutte le parti, e non d’una sola di esse.

Nel caso di specie, il gravame era stato proposto dal Ministero, e non risulta da alcun atto che il Ministero, in grado di appello, abbia dichiarato di rinunciare all’impugnazione.

E’ appena il caso di aggiungere, poi, che eventuali rinunce stragiudiziali all’impugnazione, per avere effetti nel processo, si sarebbero dovute tradurre in una rinuncia agli atti o comunque in un comportamento concludente da parte dell’appellante, che nella specie non vi fu, nè i ricorrenti sanno indicare in cosa consitette.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.2. Col secondo motivo i ricorrenti deducono (formalmente invocando i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di rilevare che le controparti avevano dichiarato di rinunziare all’appello.

3.2. Anche questo motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, per le ragioni già più sopra indicate. Deve qui solo aggiungersi che, in ogni caso, non consta, nè è fatto constare dai ricorrenti nelle forme prescritte dall’art. 366 c.p.c., n. 6., che la rinuncia all’appello – ove esistente – pervenne dagli organi della p.a. preposti alla gestione della lite.

4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

4.1. Il terzo il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con ambedue tali motivi i ricorrenti lamentano che il Tribunale avrebbe inammissibilmente rilevato l’esistenza del giudicato esterno solo in appello, e comunque avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un giudicato che non era tale.

4.2. Ambedue i motivi sono inammissibili per totale mancanza dell’esposizione dei fatti (che si comprendono solo dalla lettura della sentenza e del controricorso).

Non si dice nel ricorso quale fu l’oggetto del primo giudizio, quali ne furono le parti, come si concluse, perchè la sentenza conclusiva di quel giudizio non avrebbe efficacia di giudicato.

In ogni caso il motivo, ove se ne potesse esaminare il merito, sarebbe altresì privo di fondamento, atteso che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio senza limiti (Cass., Sez. Un. 226 del 2001).

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo si lamenta l’incompetenza per territorio del giudice d’appello, perchè competente a decidere sarebbe stato il Tribunale di Nola, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di pace di Nola.

5.2. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che l’appello è stato proposto dal Ministero dell’istruzione, e questa corte ha già stabilito che “sussiste la competenza del foro erariale, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, comma 2, per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, pur essendo rimasta immutata la originaria formulazione letterale di detta norma di legge a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l’introduzione dell’ufficio del giudice di pace. Tale conclusione è giustificata dall’interpretazione evolutiva della norma, coerente alla sua “ratio legis”, consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell’Avvocatura dello Stato, della speciale competenza del foro erariale di cui al predetto R.D., art. 6″ (Sez. 2, Ordinanza n. 17579 del 09/08/2007, Rv. 600566 – 01; in senso conforme, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17701 del 29/07/2010, Rv. 614710 – 01; Sez. L, Sentenza n. 14629 del 28/12/1999, Rv. 532562 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13292 del 27/11/1999, Rv. 531597 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 945 del 03/04/1974, Rv. 368855 – 01).

Varrà la pena aggiungere che, in ogni caso, l’eccezione di incompetenza territoriale della Corte d’appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 13287 del 07/06/2006, Rv. 591923 – 01).

6. I rilievi che precedono non sono infirmati dalle deduzioni svolte dai ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Sia perchè in essa, inammissibilmente, vengono svolte deduzioni ulteriori e diverse da quelle contenute nel ricorso; sia perchè, per quanto già detto, i motivi di inammissibilità sopra rilevati, che i ricorrenti si sforzano nella memoria di dimostrare insussistenti, sarebbero comunque “doppiati” dalla già evidenziata manifesta infondatezza del ricorso nel merito.

7. Le spese.

7.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo

7.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.A. e S.M., in solido, alla rifusione in favore di Cattolica di Assicurazioni soc. coop. a r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.785, oltre Euro 200 per spese vive, oltre cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.A. e S.M., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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