Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24507 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. II, 21/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5151/2006 proposto da:

LICO COSTRUZIONI di D’OCA GIUSEPPE P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato POMPONIO AMEDEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIPRIANI ALFONSO;

– ricorrente –

contro

PROGRAMMA 1 COOP EDIFICATRICE SRL P.I. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato

MANFREDINI ORNELLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 383/2005 della CORTE D’APPELLOdi FIRENZE,

depositata il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato MANFREDINI Omelia, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ditta Lico Costruzione di D’Oca Giuseppe, in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio, innanzi alla Pretura di Siena, sez. dist. di Poggibonsi, la società Cooperativa Programma l,per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 19.518.800, quale residuo corrispettivo per lavori di costruzione degli alloggi di cui al contratto di appalto 27.7.94 e dei lavori extracontrattuali eseguiti per conto della convenuta. Precisava che dal maggior importo di cui era creditrice era stata detratto, a titolo di compensazione, la somma dovuta personalmente alla convenuta dal titolare della ditta attrice, D.G., in quanto assegnatario di un alloggio della stessa cooperativa appaltante. Si costituiva in giudizio la cooperativa convenuta opponendosi sotto vari profili alla domanda, eccependo, in particolare, l’inammissibilità della invocata compensazione e svolgendo domanda riconvenzionale per diverse inadempienze della ditta appaltatrice, vizi e difetti dell’opera eseguita oltre che per ritardata ultimazione dei lavori, comportante l’applicabilità della penale prevista contrattualmente.

Espletata C.T.U., con sentenza del 26.9.2002, il Tribunale, ritenuta inapplicabile la compensazione invocata dal D., condannava la ditta attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma complessiva di Euro 56.221,81, detratto il saldo dell’appalto ancora dovuto all’appaltatore ed ammontante a L. 80.975.000, oltre interessi legali e spese processuali.

Avverso tale sentenza la ditta Lico Costruzioni proponeva appello cui resisteva la società appellata, avanzando appello incidentale diretto ad ottenere un più consistente risarcimento in considerazione dell’errata impostazione della quota dell’edificio e per il riconoscimento degli ulteriori danni negati dal primo giudice per difetto di prova.

Con sentenza in data 8.10.2004 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la penale per il ritardo nella esecuzione dei lavori appaltati a L. 114.500.000, applicando il criterio previsto dall’art. 4 lett. a) del capitolato generale dei lavori pubblici; riteneva inammissibile, ex art. 345 c.p.c., la documentazione (tavole di variante alla concessione edilizia) prodotta dall’appellante in grado di appello;

confermava nel resto la sentenza impugnata e dichiarava compensate per un terzo le spese processuali del grado, condannando la Lico Costruzioni al pagamento dei restanti due terzi.

Propone ricorso per cassazione la Lico Costruzioni sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Programma 1 – Società Cooperativa Edificatrice.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente deduce:

1) violazione ed omessa applicazione degli artt. 1252 e 1241 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile l’istituto della compensazione per “mancanza della condizione di reciprocità”, non tenendo conto che il D., debitore verso la cooperativa Programma 1 per l’assegnazione di un alloggio, facente parte di quelli da lui costruiti, aveva ceduto, senza opposizione della Coop. Programma 1, parte del maggior credito della Lico Costruzioni alla Cooperativa medesima, in compensazione del minor debito che il D. aveva verso la Cooperativa per l’assegnazione dell’alloggio; tale circostanza avrebbe reso operativa, ex art. 1252, la compensazione invocata,verificatasi ante causam;

2) errata applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, laddove la Corte di merito, pur avendo riconosciuto l’utilità dei documenti prodotti in appello per accertare l’esecuzione da parte della ditta appaltatrice di varianti al progetto ed il conseguente ritardo nella consegna dell’opera, in violazione di detta norma, non li aveva ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa e, come tali, ammissibili.

Il ricorso è infondato.

la prima doglianza è inammissibile; la società ricorrente non censura l’affermazione della sentenza impugnata sulla novità della questione( preclusa, quindi, in sede di appello, ex art. 345 c.p.c.) con cui la società ricorrente assumeva la cessione del suo credito al proprio titolare, il quale, a sua volta, lo avrebbe ceduto alla cooperativa committente,in pagamento del corrispettivo dell’alloggio di cui era assegnatario.

Al riguardo i giudici di appello hanno correttamente osservato che, di tale cessione, non era stato fatto cenno nell’atto introduttivo della lite ove era stata solo dedotta una compensazione,ritenuta dal primo giudice inammissibile, ex art. 1241 c.c., per difetto di reciprocità, posto che la ditta Lico Costruzioni intendeva compensare un proprio credito verso la Cooperativa Progetto 1 con un credito della medesima cooperativa verso D.G. personalmente.

Quanto alla seconda censura, non è dato ravvisare la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, per avere la Corte di merito ritenuto, inammissibile in quanto tardiva, la produzione di documenti nel giudizio di appello, nonostante li avesse ritenuti indispensabili ai fini della decisione.

In aderenza alla giurisprudenza delle S.U. (V. Cass. S.U. n. 8203/2005; Cass. n. 12792/07) la sentenza impugnata ha ritenuto valevole anche per la prova documentale, oltrechè per quella costituenda, la preclusione sancita dall’art. 345 c.p.c., comma 3, ed ha evidenziato che la società appellante non aveva provato, com’era suo onere e come previsto dalla norma stessa, l’impossibilità, per causa a lei non imputabile, di produrre i documenti stessi in primo grado; quanto alla loro indispensabilità, ai fini della decisione, osservava che “avrebbe potuto essere di qualche utilità la produzione in giudizio delle varianti progettuali in corso d’opera”, ma non ne era consentita la produzione in sede di appello, trattandosi di documenti che non integravano una prova “c.d.

costituita”, nel senso che avrebbero imposto accertamenti in fatto, non eseguibili in appello, al fine di verificare se le opere di variante erano state effettivamente realizzate ed avessero comportato un aggravio economico per l’appaltatore.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Consegue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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