Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24507 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24880/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P. & C. SNC IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 16/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che e considerato che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria della Toscana in data 16 settembre 2010, ritenendo sia frutto di falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, per avere la commissione affermato che il condono previsto da tale articolo si perfeziona anche se il contribuente non ha rispettato i termini di pagamento dell’ultima rata – come avvenuto nel caso di specie, in cui la s.n.c. B.P., in liquidazione, avvalsasi dell’art. 9 bis, per condonare omissioni di versamenti dovuti quale sostituto d’imposta per l’anno 2001, ha versato l’ultima rata tre giorni dopo la scadenza del termine (il 30 dicembre 2004 anzichè entro il 27) – in quanto, se “è vero che alcune disposizioni della L. n. 289, espressamente prevedono che il mancato pagamento di una o più rate non fa venir meno il condono, è anche vero che l’art. 9 bis non dispone il contrario ed in effetti data la definitività degli effetti ricollegati alla dichiarazione e al versamento non era necessario aggiungere altro”;

2. la parte intimata non ha svolto difese;

3. il ricorso è fondato:

3.1. la lettura della norma data dalla commissione è contraria alla logica, alla lettera della legge e alla natura delle norme sul condono;

3.2. dalla assenza nell’art. 9 bis di una previsione quale quella contenuta in altri della L. n. 289 del 2002, artt. (8,9,15,16)in forza della quale vengono considerate efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, è lineare desumere non che lo stesso effetto può comunque essere ricollegato anche all’ipotesi di condono regolata dall’art. 9 bis in quanto questo articolo “non dispone il contrario”, ma che per questa ipotesi di condono vale la regola opposta ossia la regola per cui la procedura agevolativa si perfeziona con l’integrale pagamento del dovuto nei termini previsti;

3.3. e ciò tanto più perchè le norme sul condono sono insuscettive di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di deroga al normale regime impositivo, hanno carattere eccezionale;

3.4. nel senso appena evidenziato vale richiamare l’univoca giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 31133 del 29/12/2017; sentenza n. 21364 del 30/11/2012; sentenza n. 19546 del 23/09/2011; sentenza n. 20745 del 06/10/2010);

4. il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza va cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto dell’iniziale ricorso della società contribuente;

5. le spese possono essere compensate in ragione del fatto che la giurisprudenza sulla questione oggetto di causa si è consolidata solo in epoca successiva al deposito del ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso della contribuente;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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