Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24507 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34463/2018 proposto da:

O.A.I., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Carlo Paglia, in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 28/2/2018, O.A.I., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in Costa d’Avorio, regione di Boundougou, nella città di Tanna; di essere di religione musulmana e di etnia kolako; di aver lasciato la Costa d’Avorio il 13/2/2016 a causa dei problemi sorti dalla sua conversione al cattolicesimo; che il padre imam, a causa dell’amputazione di una gamba, non era più rispettato; di aver pertanto deciso di aderire alla fede cristiana e al gruppo “Assemblea di Dio”; che lo zio, fratello minore del padre, si era opposto, minacciandolo di bruciargli un piede; di essere espatriato tre giorni dopo la morte del padre; di non aver denunciato l’accaduto alle autorità perchè ormai solo e indifeso.

Con decreto del 18/10/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato il 22/10/2018, ha proposto ricorso O.A.I., con atto notificato il 20/11/2018, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7, con riferimento ai principi dell’onere probatorio attenuato e del dovere di cooperazione istruttoria che grava sul giudice in tema di protezione internazionale, nel caso asseritamente violati dal Tribunale di Napoli, che non avrebbe tenuto conto e debitamente valorizzato la condotta del richiedente asilo, che aveva fatto ogni sforzo possibile per la sua ricostruzione della sua vicenda personale.

1.1. La censura è inammissibile perchè il motivo appare del tutto generico e riversato nel merito.

Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez. 6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez. 6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha ritenuto che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

1.3. Al riguardo il Tribunale, alle pagina 7 e 8 del provvedimento impugnato, con motivazione che soddisfa ampiamente lo standard del c.d. “minimo costituzionale”, ha chiarito le ragioni per cui le dichiarazioni del ricorrente erano state ritenute inattendibili, evidenziando sia le numerose contraddizioni (circa la collocazione nel tempo della decisione di conversione, l’inizio della pratica della religione cristiana, la sua influenza causale sulla decisione di espatrio, il momento della morte del padre), sia le incongruenze (ignoranza dei principi della religione cristiana, genericità del racconto circa le minacce ricevute dallo zio) in cui egli era incorso, sia infine i plurimi cambi di versione circa la sua vicenda personale, diversamente esposta nel colloquio in sede amministrativa, nel ricorso giurisdizionale e nell’audizione giurisdizionale.

Il Tribunale non ha mancato neppure di considerare la credibilità estrinseca del racconto in relazione alle informazioni raccolte circa la libertà religiosa in Costa d’Avorio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè il Tribunale non aveva disposto di fonti aggiornate sulla situazione del Paese di provenienza, ignorando le fonti citate dal ricorrente e analiticamente descritte nel ricorso, e trascurando altresì le informazioni sul paese di transito, la Libia, per valorizzare la vulnerabilità del ricorrente.

2.1. Il motivo è palesemente infondato.

Come si è anticipato, il Tribunale si è avvalso di fonti internazionali, debitamente indicate riassunte e citate, sia per valutare nel contesto socio politico del Paese di provenienza la credibilità estrinseca del racconto del richiedente asilo (pag. 8), sia per scrutinare la situazione generale della Costa d’Avorio al fine di valutare il rischio di esposizione a violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno (pag. 9-10).

A tale valutazione il ricorrente si limita a contrapporre il contenuto di notizie ricavate da altre fonti, neppur analiticamente riferite, per esigere una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione di merito inammissibile in sede di legittimità.

2.2. Il ricorrente lamenta inoltre la mancata acquisizione e valorizzazione delle informazioni sul Paese di transito, ossia la Libia, allo scopo di valorizzare la situazione di vulnerabilità del richiedente asilo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 31676 del 06/12/2018,Rv. 651895-01; Sez. 6 – 1, n. 29875 del 20/11/2018, Rv. 651868 – 01) nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese.

Per altro verso è stato anche riconosciuto (Sez. 1, n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885 – 01; Sez. 1, n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791 – 01) che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona.

Nella specie il ricorrente non ha alcuna ragione di essere rimpatriato in Libia, nè adduce in modo specifico e puntuale l’esistenza di una specifica conseguenza psico-fisica traumatica rilevante ai fini della richiesta protezione umanitaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e in particolare del fatto secondario, relativo alla regione effettiva di provenienza del ricorrente, (OMISSIS), nel nord-est del Paese, e non (OMISSIS), erroneamente indicata nel provvedimento, mentre il ricorrente aveva sostenuto che l’intero Paese della Costa d’Avorio era afflitto da un perenne conflitto armato interno.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di considerare ai fini della richiesta di protezione sussidiaria l’errore in cui era incorsa la Commissione territoriale nell’individuare la regione di provenienza del richiedente asilo.

L’addebito è palesemente infondato poichè a pagina 9 il Tribunale ha precisato che effettivamente la città di Bondougou o Bondoukou si trova nella regione di (OMISSIS) e non di (OMISSIS), indicata nel provvedimento della Commissione e ha successivamente valutato il rischio di violenza indiscriminata con riferimento all’intera Costa d’Avorio e comunque anche con riferimento alla predetta regione.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti perchè il provvedimento impugnato aveva erroneamente individuato nella conversione il motivo di ritorsione temuto dal ricorrente in caso di rientro, mentre all’udienza del 10/3/2018 il richiedente asilo aveva chiarito di non essere cristiano ma di volerlo diventare, il che privava di valore le considerazioni poste a fondamento del giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale.

Il motivo è palesemente inammissibile perchè sotto le spoglie della pretesa omessa disamina di un fatto, in realtà insussistente, mira semplicemente ad esprimere dissenso rispetto alla valutazione di merito formulata dal Tribunale e al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo, scaturito dalle contraddizioni ravvisate fra le dichiarazioni rese all’udienza del 10/3/2018 e quelle precedenti rese in sede amministrativa e quelle contenute nel ricorso.

5. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA